Normativa di Riferimento:

Decreto Sostegni  D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Soggetti interessati:

Tutti i datori di lavoro.

Normativa:

Il Decreto Sostegni ha previsto il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici parallelamente al riconoscimento di nuove settimane di cassa integrazione ordinaria (Cigo) e di assegno ordinario (Fis) e di cassa integrazione in deroga.

Per datori di lavoro soggetti all’applicazione della Cigo, per i quali il decreto ha previsto una nuova tranche di 13 settimane gratuite di cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 da utilizzare nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, il blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino al 30/06/2021.

Per i datori di lavoro non subordinati all’applicazione della Cigo, per i quali la legge ha stabilito un periodo di 28 settimane gratuite di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga da beneficiare nel nell’intervallo di tempo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, il blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino al 31/10/2021.

Novità:

La novità introdotta dal Decreto Sostegni in merito alla proroga dei licenziamenti riguarda una delle esclusioni dal divieto.

Infatti, nonostante il blocco, sono consentiti i licenziamenti, ai sensi dei commi 9, 10, 11 del D.L. n. 41/2021, nei seguenti casi:

  1. di personale già impiegato nell’ambito di un contratto di appalto, che sia stato successivamente riassunto in esecuzione di una norma di legge o di clausole sociali a seguito del subentro di un nuovo appaltatore;
  2. intimati in caso di fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero nel caso in cui sia disposta la cessazione dello stesso;
  3. motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
  4. per cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neppure parziale, dell’attività e salvo il caso in cui nel corso della liquidazione si configuri un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex articolo 2112 del Codice civile;
  5. a seguito della stipulazione di accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto con i soli lavoratori che volontariamente vi aderiscano, ai quali eccezionalmente viene consentito l’accesso alla Naspi.

L’eccezione nuova, non di poco conto, al divieto di licenziamento è quella relativa alla cessazione definitiva dell’attività d’impresa, indipendentemente dalla messa in liquidazione della società.

Pertanto, i datori di lavoro possono licenziare il personale dopo aver provveduto a comunicare la cessazione di tutte le attività svolte al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

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