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Il comma 677, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha sostituito, con decorrenza 1° gennaio 2020, la lettera c), del comma 2, dell’art. 51, del TUIR, recante i valori di esenzione (contributiva e fiscale) delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi e le relative prestazioni sostitutive, come indicato in tabella.

SOMMINISTRAZIONE DI VITTO, MENSA E PRESTAZIONI SOSTITUTIVE

(Art. 51, c. 2, lett. c), TUIR)
NON CONCORRONO A FORMARE REDDITO
Servizi

 

Limiti vigenti

al 31.12.2019

 

Limiti vigenti

dall’ 1.1.2020

 

Corrispettivo del servizio di mensa (compresi: convenzioni tra datore di lavoro e esercizi di ristorazione; sevizi di c.d. mensa diffusa)

 

Intero importo

 

Intero importo

 

Buono pasto cartaceo(*)

 

€ 5,29/giorno

 

€ 4,00/giorno

 

Buono pasto elettronico(*)

 

€ 7,00/giorno

 

€ 8,00/giorno

 

Indennità sostitutiva

(corrisposta agli addetti ai cantieri edili,
ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate
in zone dove manchino strutture o servizi
di ristorazione) (*)(**)

 

€ 5,29/giorno

 

€ 5,29/giorno

 

La parte del valore eccedente i citati limiti concorre a formare base imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

 

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