DEFINIZIONE

Il ticket di licenziamento (o contributo NASpI)  è quel contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro che conferiscono al lavoratore a tempo indeterminato il diritto potenziale all’indennità di disoccupazione NASpI.

                                                                 SI NASPI ——————-à TICKET LICENZIAMENTO DOVUTO

  • Eccezione: nei casi di cessazione lavoratori a tempo determinato l’accesso alla NASpI è comunque consentito senza il pagamento del ticket, in quanto finanziato dal contributo ordinario e addizionale ASpI/NASpI.

IMPORTI

Il ticket di licenziamento è pari al 41% del massimale nasPi, per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni;

  • il contributo per l’anno 2022  è quindi pari ad € 557,92/anno, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo, quindi, è di €1.673,76  per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi);
  • il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e tempo parziale;
  • i periodi superiori a 15 giorni sono considerati un mese intero; la quota mensile è pari ad €46,49, ovvero €557,92/12.

L’importo, come sopra calcolato a titolo di contributo aziendale di recesso, viene versato all’INPS dal datore di lavoro con modello F24 e viene dichiarato in UNIEMENS.

Schema riassuntivo Ticket licenziamento anno 2021 e 2022.

Descrizione importo Anno 2021 Anno 2022
Ticket licenziamento (12 mesi) € 547,51 €557,92
Ticket licenziamento (24 mesi) €1.095,02 €1.115,84
Ticket licenziamento (36 mesi) €1.642,53 €1.673,76

Schema riassuntivo di risoluzione del rapporto di lavoro ed eventuale pagamento del ticket

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato ticket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo SI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo SI
Licenziamento per giusta causa SI
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova SI
Licenziamento per superamento del periodo di comporto SI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) SI
Licenziamento personale domestico NO
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo SI
Dimissioni volontarie NO
Dimissioni per giusta causa SI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità SI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione Obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti SI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre km50 (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore SI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl NO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere  NO
Decesso del lavoratore NO

                                                Centro Studi Susini Group S.t.P.

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