La quattordicesima è una “mensilità supplementare” regolata dalla contrattazione collettiva ed è un elemento di retribuzione differita.

Sono i contratti collettivi che disciplinano la previsione, la modalità di calcolo e il momento dell’erogazione della quattordicesima mensilità. Difatti, non tutti i CCNL statuiscono l’erogazione di detta mensilità aggiuntiva, si pensi ai contratti collettivi nazionali del settore artigianato o metalmeccanico.

Generalmente la maturazione della quattordicesima avviene per i mesi di servizio prestati. In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o di assenze che non maturano la quattordicesima, la quota della mensilità spettante è proporzionata al servizio prestato e la frazione di mese si considera mese intero solo se è almeno pari a 15 giorni.

Quasi tutte le assenze contrattuali fanno maturare il diritto alla quattordicesima mensilità con l’esclusione di talune mancanze dal lavoro quali, a titolo esemplificativo, quelle dovute al congedo parentale, sciopero, aspettativa non retribuita e assenze ingiustificate.

Anche la tredicesima mensilità è regolata dalla contrattazione collettiva ma, a differenza della quattordicesima, ha fonte di legge per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 28 luglio 1960 che ha introdotto tale obbligo a regime nell’ordinamento italiano.

In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, la Corte di Cassazione Sezione Civile, con Sentenza del 13 maggio 2002 n. 6878, ha stabilito che gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico non sono tutti quelli indicati da un CCNL, ma devono essere presi in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità.

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