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L’Inps, con il messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, ha riepilogato e integrato quanto già comunicato con i messaggi n. 4254/2020 e n. 4487/2020 in riferimento all’esonero dal versamento contributivo per aziende che non richiedono Cig ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

  1. a) le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  2. b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  3. c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  4. d) l’importo dell’esonero;

Il codice di autorizzazione deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

Le verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021).

L’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. E’ possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”;

L’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

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