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La Corte di cassazione, con sentenza 4676/2021 del 22 febbraio, ha ribadito che  la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (minimale contrattuale) (co. 1, art. 1 D.L. 338/1989, convertito nella L. 389/1989). 

Detto minimale contrattuale non può essere assolutamente ridotto qualora ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dall’orario normale di lavoro quando l’assenza o la prestazione lavorativa sia sospesa a seguito di una libera scelta del datore di lavoro.

Il medesimo minimale, invece, potrà essere suscettibile di riduzioni nel caso in cui le sospensioni siano previste dalla legge: assenza per malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione ecc.

La sentenza precisa, inoltre, che l’obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore non prevista quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore.

La precisazione dei Giudici conferma la possibilità dei Contratti Collettivi di Settore di poter derogare, in caso di mancata prestazione lavorativa dipendente da forza maggiore, al minimale contrattuale previsto dal co. 1, art. 1 D.L. 338/1989, convertito nella L. 389/1989

Preme ricordare alcuni contratti, ad oggi fra i più utilizzati dai datori di lavoro, che prevedono tali tipologie di deroghe:

CCNL Pulizia/Multiservizi art. 34: “per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione”.

CCNL Metalmeccanici Industria del 26/11/2016 Sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro – Titolo III – Orario di lavoro: “per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione”.

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