Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2015 dalla legge Legge n. 96/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2018.

 

Durata massima

Ridotto il termine massimo di durata del contratto da 36 a 24 mesi. Il termine deve intendersi riferito sia al singolo contratto che alla sommatoria di più contratti a tempo determinato.

Viene lasciato alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere un termine di durata anche superiore a 24 mesi (art. 19, comma 2), a patto che siano rispettate le causali.

Causali

La modifica più rilevante è intervenuta sulla “causalità” del contratto a tempo determinato.

Salva la possibilità di stipulare un primo contratto a termine “acausale”, purché di durata non superiore a 12 mesi.

Qualora si intenda stipulare un contratto di durata superiore, fermo il limite massimo di durata pari a 24 mesi, deve ora ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

«a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria».

Proroghe

Il numero massimo di proroghe è stato ridotto da 5 a 4

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni» per l’apposizione del termine avente durata superiore a 12 mesi sopra esaminate.

Rinnovi

Con il termine “rinnovo” deve intendersi la riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine successivamente alla scadenza di quello precedente.

Il rinnovo non può intervenire prima che siano decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine, quando il contratto abbia avuto durata fino a 6 mesi, aumentati a 20 giorni ogniqualvolta la durata del rapporto sia stata superiore al predetto termine semestrale.

In caso di inosservanza di tali intervalli, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.

Il rinnovo può essere stipulato «solo a fronte delle condizioni» sopra indicate, anche nel caso in cui il rinnovo intervenga entro i primi 12 mesi di durata del rapporto.

Forma

L’apposizione del termine è «priva di effetto» ogniqualvolta non risulti da «atto scritto», copia del quale deve essere consegnata al lavoratore nei cinque giorni successivi all’inizio della prestazione dell’attività lavorativa. Il lavoratore dovrebbe porre firma “per consegna” sulla copia rimasta in possesso del datore di lavoro.

Trasformazione del contratto privo dei requisiti

il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi qualora si sia in presenza di un contratto di durata iniziale superiore ai 12 mesi in assenza delle condizioni previste dalla norma, ovverosia quando non sussistano le causali richieste dalla legge.

la trasformazione a tempo indeterminato ha effetto dalla data della proroga o del rinnovo illegittimamente disposti qualora si sia in presenza dell’insussistenza di una valida causale per la proroga che porti la durata del contratto a superare i 12 mesi o per il rinnovo del medesimo contratto

 

 

Periodo transitorio

La legge di conversione è intervenuta introducendo la sospensione dell’entrata in vigore delle nuove norme sino al 31 ottobre 2018, ma solo limitatamente a proroghe e rinnovi per quei contratti a tempo determinato stipulati successivamente al 14/07/2018.

Per quei contratti stipulati ante 14/07/2018 rimane in vigore, fino al 31/10/2018, la normativa individuata dal D. Lgs. 81/2015.

Termine per l’impugnazione

Innalzato il termine per impugnare in via stragiudiziale il contratto dai precedenti 120 agli “attuali” 180 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto.

Esclusioni

I contratti per attività stagionali, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, rimangono esclusi dall’ambito applicativo in materia di causali per la proroga ed il rinnovo.

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