Con l’approvazione della Legge n. 178 del 30/12/2020 sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro che cercheremo di sintetizzare e riguardano gli sgravi contributivi per le assunzioni, la tassazione dei ristorni dei soci lavoratori, l’ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti, i nuovi trattamenti di integrazione salariale e altre ancora che andranno a modificare o implementare una normativa già abbastanza complessa.
ART. 4. (Incentivo occupazione giovani)
Sgravi under 35 al 100% per tre anni per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. L’incentivo scatta per assumere giovani fino a 35 anni.
L’esonero sale a 48 mesi per le assunzioni fatte in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
ART. 5. (Disposizioni in materia di esonero contributivo per le donne)
Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022 è previsto l’esonero contributivo riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Il beneficio previsto al presente articolo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
ART. 27. (Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud)
Estesa sino al 2029 l’applicazione dell’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura dell’esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità:
- in una misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;
- in una misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;
- in una misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Art. 9. (Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)
Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale. La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa”.
ART. 46. (Trattamenti di CIGS per cessata attività)
È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno al reddito per crisi aziendale, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi.
ART. 3. (Stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente)
Viene reso strutturale l’incremento fino a 100 euro netti al mese a favore dei lavoratori con reddito entro i 40mila euro.
La legge di Bilancio conferma il taglio del cuneo fiscale anche per i redditi tra 28 mila e 40 mila euro (in scadenza a fine anno).
ART. 54. (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)
La cassa integrazione Covid, gratuita per tutte le aziende, viene incrementata di altre 12 settimane.
Le settimane devono essere collocate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga.
I datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di Cig Covid, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021.
ART. 54 commi 11/12 e 13 (Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo)
La manovra estende il blocco dei licenziamenti per motivi economici fino al 31 marzo.
Si potrà licenziare in caso di esodi incentivati, frutto di accordo aziendale; in caso di cessazione d’attività dell’impresa, o nelle ipotesi di fallimento.
ART. 47. (Rinnovo dei contratti a tempo determinato)
Fino al 31 marzo resta la deroga alle causali del dl Dignità su rinnovi e proroghe dei contratti a tempo.
Autonomi e partite Iva
Viene introdotto un ammortizzatore sociale, da 250 fino a 800 euro, in via sperimentale per il triennio.
La misura è finanziata fino al 2023 e prevede un sostegno per 6 mensilità, da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese. Per accedervi il reddito prodotto nell’anno che precede la domanda deve essere inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti e comunque non deve essere superiore a 8.145 euro. per accedere al beneficio bisogna anche essere in regola con i contributi e avere aperta la partita Iva da almeno 4 anni.
ART. 57 (Politiche attive)
Primo finanziamento del piano nazionale delle politiche attive e della “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (Gol). L’assegno di ricollocazione torna a disposizione dei disoccupati percettori di Naspi da almeno 4 mesi e dei lavoratori in cig.
Contratto di espansione e salvaguardia esodati
Lo scivolo per chi è a 5 anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata può essere utilizzato anche dalle imprese con oltre 250 addetti. Per le aziende con più di mille dipendenti c’è l’obbligo di procedere a una assunzione ogni tre uscite, ma in cambio si potrà beneficiare di 12 mesi in più di “sconto” Naspi (oltre ai 24 mesi “canonici”).
Art. 65 (Assegno Natalità)
E’ riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Art. 66 (Congedo di Paternità)
Il congedo di paternità sale nel 2021 da 7 a 10 giorni
Rientro lavoratori qualificati
Sì anche all’estensione degli incentivi fiscali in favore dei lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 e già iscritti all’Aire (dovranno versare un contributo del 10% o del 5% del reddito imponibile a seconda del numero di figli)
Comments are closed