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Congedi paternità obbligatori e facoltativi

La Legge di Bilancio 2022 introduce importanti novità nel campo dei congedi di paternità:

  • La misura del congedo obbligatorio di paternità, del periodo di 10 giorni lavorativi, viene resa stabile a partire dal 01/01/2022.

La richiesta deve essere effettuata, nel caso dei lavoratori subordinati, direttamente al datore di lavoro, e il congedo è fruibile entro 5 mesi dalla nascita del bambino anche in via non continuativa, ovvero in modo frazionato.

La misura del congedo, anticipata dall’azienda ma comunque indennizzata dall’INPS, è pari al 100% della retribuzione giornaliera del lavoratore.

  • E’ previsto 1 giorno di congedo facoltativo del padre, tuttavia viene ricordato che non si tratta di un diritto autonomo, poiché è fruibile solamente previo accordo con la madre e in sua sostituzione: in pratica se la madre rinuncia ad 1 giorno di maternità facoltativa, allora di questo giorno può essere usufruito dal padre come congedo facoltativo.

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Viene riconosciuta un’indennità di maternità di ulteriori 3 mesi, a decorrere dalla fine del periodo di maternità, per le seguenti categorie di lavoratrici iscritte alla gestione separata, quelle iscritte alle gestioni autonome INPS, e le libere professioniste gestite da particolari casse previdenziali.

La misura è estesa anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata che si trovino nelle stesse condizioni reddituali.

Possono usufruire di questa ulteriore misura le lavoratrici che soddisfano i seguenti requisiti:

  • rispetto della regolarità contributiva
  • reddito dichiarato nell’anno precedente all’inizio del periodo di maternità o paternità, ovvero quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, è inferiore a 8.145 euro
  • fruizione entro il primo anno dalla nascita o adozione, soltanto dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile.

Centro Studi Susini Group S.t.P.

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