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Il Centro Studi Susini Group ha recentemente sottoposto un quesito alla Sede Centrale INPS in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo di versamento a Fondo Tesoreria INPS della quota TFR maturata mensilmente e rimasta in azienda. L’intento era quello di comprendere se il computo del requisito dimensionale utile alla determinazione dell’obbligo di cui sopra decorresse dall’anno civile di inizio attività, intesa come data iscrizione alla Camera di Commercio, oppure se il riferimento iniziale del computo consistesse piuttosto nella data di apertura della matricola INPS, corrispondente alla data inizio attività con dipendenti. La natura del quesito era essenzialmente dovuta al fatto che nel caso di specie l’azienda era stata costituita a fine 2020, ma aveva inserito dipendenti solamente a gennaio 2022.

Una lettura analitica della Circolare INPS 70/2007, concernente il Fondo Tesoreria, a detta del nostro Centro Studi non ammetteva molte interpretazioni, dal momento che emerge abbastanza chiaramente che l’inizio  attività deve essere considerato in riferimento al codice fiscale e non alla matricola INPS; in tal senso il parere autorevole ricevuto da parte dell’INPS, favorevole alla sopracitata tesi del Centro Studi, non ha fatto che confermare la nostra tesi, con non poca soddisfazione professionale da parte degli addetti ai lavori.

Di seguito si riporta integralmente il quesito posto alla Sede Centrale INPS e la risposta dell’Ente:

Quesito

Buonasera,

la presente per formulare quesito circa l’obbligo di versamento a Fondo di Tesoreria INPS.

Ipotizziamo una Società costituita in data xx/xx/2020, iscritta al registro delle Imprese in data xx/01/2021, quindi più di 12 mesi fa e consideriamo che sia avvenuto un passaggio di lavoratori da azienda  che NON versava a Tesoreria INPS. In considerazione del fatto che, da Circolare INPS 70/2007, si parla di “inizio attività” come riferimento univoco per la decorrenza dei primi 6 mesi utili al computo delle dimensioni aziendali e che il parametro di riferimento è peraltro il codice fiscale e non la matricola INPS, chiediamo conferma che anche in questo caso, per la Società di nuova costituzione il versamento del TFR dei lavoratori NON debba avvenire, come noi riteniamo, a Fondo Tesoreria INPS.

A tal proposito, aggiungiamo alla nostra disanima il fatto che il Rappresentante Legale della vecchia e nuova società sia il medesimo, e che la cessione di contratto dei dipendenti dalla vecchia alla nuova società ex art. 2112 cc avvenga senza soluzione di continuità attraverso conferimento societario.

Poniamo pertanto formale quesito a Codesta Spettabile Direzione, certi del fatto che, se si inquadra la nostra fattispecie nel suo complesso, non ha alcun senso sostanziale destinare a Tesoreria le quote TFR di questi lavoratori.

Attendiamo un Vostro gentile riscontro.

Cordiali saluti

Risposta quesito da INPS

Oggetto: Risposta: POSTA CERTIFICATA: Inoltro: POSTA CERTIFICATA: QUESITO FONDO TESORERIA

Il quesito posto con la mail in calce chiede di sapere se sussista obbligo di versamento a Fondo di Tesoreria in capo ad un´azienda costituita in data xx/xx/2020, iscritta al registro delle Imprese in data xx/01/2021 e presso la quale siano stati assunti, a seguito di passaggio diretto (artt. 2112 o 1406 c.c.) dei lavoratori precedentemente in forza ad altra azienda non tenuta all´obbligo a Fondo di Tesoreria.

Così inquadrata la fattispecie, si rende necessario premettere alcune precisazioni.

L’obbligo di versamento delle quote di TFR a Fondo di Tesoreria sussiste in capo alle aziende che abbiano il requisito dimensionale minimo di almeno 50 addetti, da verificare in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, e della media annuale dei lavoratori in forza nell´anno solare (nella prassi amministrativa, l´anno civile) di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006. Le modalità di computo dei lavoratori in forza sono state precisate dall´Istituto, con la circolare n. 70/2007.

È necessario inoltre precisare che, ai fini della determinazione della sussistenza o meno dell´obbligo contributivo in argomento, è del tutto irrilevante che il Rappresentante Legale della vecchia e nuova società sia il medesimo.

La circostanza, pure precisata nel quesito, che la cessione di contratto dei dipendenti dalla vecchia alla nuova società ex art. 2112 cc avvenga senza soluzione di continuità attraverso conferimento societario ha, invece, una duplice rilevanza in relazione alla sussistenza o meno dell´obbligo di versamento a Fondo di Tesoreria da parte dell´azienda cessionaria:

–             se i lavoratori ceduti erano alle dipendenze di azienda obbligata a Fondo di Tesoreria (o, comunque, per i lavoratori ceduti l´azienda cedente versava a Fondo di Tesoreria), anche l´azienda cessionaria, per questi lavoratori (e solo per questi), è tenuta al versamento al predetto Fondo, anche qualora abbia requisito dimensionale inferiore a 50 dipendenti;

–             se i lavoratori ceduti erano alle dipendenze di azienda non obbligata a Fondo di Tesoreria (o, comunque, per i lavoratori ceduti l´azienda cedente non versava a Fondo di Tesoreria), l´azienda cessionaria non deve versare le quote di TFR di questi lavoratori (né le quote di TFR degli altri lavoratori eventualmente alle sue dipendenze) soltanto se ha requisito dimensionale inferiore a 50 dipendenti.

Ciò posto e considerato che nel quesito si specifica che i lavoratori ceduti provengono da azienda non tenuta al versamento a Fondo di Tesoreria, si ritiene che l´obbligo di versamento in capo all´azienda cessionaria sussiste soltanto se nell´anno civile di inizio attività la cessionaria abbia il requisito dimensionale minimo di almeno 50 addetti.

Ai fini della determinazione del requisito dimensionale, utilizzando i criteri di computo sopra indicati, si dovrà tener conto non soltanto dei lavoratori oggetto della cessione, ma anche di tutti i lavoratori in forza alla medesima azienda (ossia considerando la struttura aziendale nel suo complesso e, cioè, avendo a riferimento il codice fiscale dell´azienda).

Si precisa, infine, che una volta determinata, secondo i criteri descritti, la media annua utile per l´applicazione della disposizione di legge, la stessa si cristallizza ed eventuali modifiche in relazione al numero degli addetti intervenute successivamente non incidono, modificandolo, sull´obbligo di versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50 sia in caso di raggiungimento di un numero di addetti pari o superiore a 50.

Cordiali saluti.

                                                                       Centro Studi Susini Group S.t.P.

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