Categories:

Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 20 del 27/05/2022, conferma un’importante interpretazione, in chiave giurisprudenziale, riguardo al tema delle assenze ingiustificate, proponendo a favore del datore di lavoro (come già accaduto in altra sentenza nel 2021) una soluzione radicale nella gestione della problematica, con significativa discontinuità rispetto al passato.

La fattispecie oggetto di giudizio è quella che gli addetti ai lavori conoscono: il lavoratore, ormai esasperato (per qualsivoglia motivazione) rispetto alla propria condizione lavorativa, non si presenta più a lavoro al termine del periodo di ferie, evitando di presentare giustificazioni in merito alla propria assenza.

Il datore di lavoro, a seguito di assenza ingiustificata per circa 6 mesi, invece di procedere al licenziamento per giusta causa, integrando pertanto la fattispecie prevista dai contratti collettivi nazionali attualmente vigenti in Italia, ha piuttosto inviato comunicazione al lavoratore esortandolo ad effettuare le dimissioni telematiche, poiché il rapporto di lavoro doveva intendersi risolto in via di fatto.

Purtroppo quello dell’assenza ingiustificata costituisce prassi frequentemente utilizzata, spesso anche col placet del datore di lavoro, poiché consente al lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro ottenendo il riconoscimento della NASPI, in quanto trattasi di misura prevista a sostegno del lavoratore nei casi di cessazione del rapporto per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore stesso, come avviene appunto nel licenziamento per giunta causa.

Il lavoratore in questione, vistosi in questo caso cessare il rapporto di lavoro con causale “dimissioni”, ad opera del datore di lavoro, ha effettuato ricorso contro la risoluzione del rapporto di lavoro, asserendo che la fattispecie dovesse essere integrata dal provvedimento di licenziamento per giusta causa.

Il Tribunale di Udine ha rigettato il ricorso in questione, individuando un vizio proprio nella volontà del lavoratore stesso, in quanto tesa, nella realtà dei fatti, ad indurre il datore di lavoro a recedere dal contratto intimando la giusta causa, con conseguente abuso del diritto, in quanto la condotta del lavoratore (come del resto confermato da testimoni nel dibattimento) è di fatto finalizzata all’ottenimento della NASPI.

Nel caso di specie siamo pertanto in presenza di una scelta deliberata del lavoratore che, imponendo il licenziamento al datore di lavoro, darebbe luogo ad un’erogazione di denaro pubblico per tutelare uno stato di disoccupazione fittizio (in quanto non involontario).

Da qui la valutazione del Tribunale, secondo cui il D.Lgs 151/2015, nella parte concernente le dimissioni telematiche, non esaudisce l’indicazione della relativa Legge Delega 183/2014 di cessare un rapporto di lavoro per fatti concludenti: non è in alcun modo ammissibile, infatti, che la risoluzione di un rapporto di lavoro debba avvenire ad opera del datore di lavoro attraverso un provvedimento di licenziamento per giusta causa, tuttavia a fronte di un comportamento inerte del lavoratore, che in realtà rivela la volontà di addivenire ad una fattuale risoluzione del rapporto.

L’importanza della decisione del Tribunale di Udine sta quindi nel fatto di voler individuare la modalità corretta per gestire una fattispecie, quale la cessazione del rapporto di lavoro per fatti concludenti ad opera del lavoratore, non contemplata dalla mera procedura delle dimissioni telematiche stabilita dal D.Lgs 151/2015.

Si apre pertanto la possibilità, per i datori di lavoro, al presentarsi di simili fattispecie, di valutare la possibilità di effettuare una cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, proprio per comportamento concludente ad opera del lavoratore.

Il Centro Studi ad ogni modo suggerisce, nel caso di specie, prima di effettuare la cessazione, di valutare l’apertura di procedimenti disciplinari, o quantomeno comunicazioni di simil tenore, in cui venga anticipato che, in assenza di opportune giustificazioni del lavoratore, verrà contemplata la possibilità di procedere con cessazione del rapporto con causale “dimissioni”. 

In tal senso, si invitano comunque i datori di lavoro a consultare i propri consulenti per effettuare la migliore scelta in materia.

Centro Studi Susini Group S.t.P.

Comments are closed

Vuoi ricevere le nostre utilissime notizie?
Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Riempi per il consenso a ricevere le nostre news
Normativa Privacy

Acconsento al trattamento dei miei dati, secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679. Privacy Policy