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La L. 234/2021, art. 1, c. 137, ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, l’esonero del 50% dei contributi previdenziali delle dipendenti rientrate al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità/congedo parentale.

Si tratta pertanto di un esonero contributivo relativo ai soli contributi a carico delle lavoratrici, mentre non opera sulla parte a carico del datore di lavoro.

Datori di lavoro destinatari

Datori di lavoro privati, inclusi agricoli.

Lavoratori destinatari

L’esonero spetta alle dipendenti madri al rientro al lavoro da:

  • congedo obbligatorio di maternità
  • congedo parentale (se fruito al termine del congedo obbligatorio di maternità)
  • periodo di interdizione post partum art. 17 D.Lgs. 151/2001 (condizioni di lavoro/ambientali pregiudizievoli alla salute).

NB

L’esonero si applica a tutti i rapporti di lavoro (instaurati o instaurandi), a tempo indeterminato, determinato, part-time, apprendistato (di qualsiasi tipologia), lavoro domestico e lavoro intermittente.

Ambito applicazione

  • L’esonero si applica in via sperimentale per l’anno 2022 per i rientri al lavoro avvenuti entro il 31/12/2022, pertanto verranno calcolati gli arretrati dal momento del rientro nella prima busta paga utile.
  • Esso spetta per un periodo massimo di 12 mesi dal primo rientro effettivo al lavoro, al termine del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

Chiarimenti ufficiosi INPS: decorrenza e durata

Se dopo il rientro effettivo al lavoro la dipendente accede nuovamente al congedo parentale, tale ultima circostanza non pregiudica il diritto all’esonero, ma la scadenza dell’esonero non viene posticipata rispetto al primo rientro effettivo al lavoro.

Per rientri al lavoro in corso di mese, l’esonero del 50% spetta così:

  • 1° mese di esonero: spetta dal giorno effettivo di rientro. Va calcolato sull’imponibile INPS dei soli giorni lavorati nel mese;
  • Ultimo mese di esonero: spetta fino al giorno di scadenza dei 12 mesi. Va calcolato sulla frazione di imponibile INPS fino al giorno di scadenza.

Esempio:

Rientro da maternità obbligatoria il 02/10/2022

Ferie o Permessi: dal 03/10 al 10/10/2022

Rientro effettivo al lavoro: 11/10/2022

Periodo spettanza esonero dal 11/10/2022 al 10/10/2023

  • imponibile 1° mese (10/2022): dall’11 al 31/10/2022
  • imponibile ultimo mese (10/2023): dall’1 al 10/10/2023.

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