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Via libera definitiva al DDL n. 1264 da parte del Senato dopo la prima approvazione della Camera.

Articolo 1: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
L’articolo introduce novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
Commissione per gli interpelli: Revisione della composizione della Commissione, con almeno quattro membri giuridici e possibili rappresentanti aggiuntivi di altre amministrazioni.
Comunicazioni annue sulla sicurezza: Obbligo per il Ministro del Lavoro di riferire alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Aggiornamento dei medici competenti: Verifica periodica della formazione continua in medicina del lavoro.
Sorveglianza sanitaria: La visita medica preassuntiva soddisfa l’obbligo di sorveglianza sanitaria; eliminata la possibilità di visite ASL; obbligo di visita al rientro dopo malattia, solo se necessario.
Lavori sotterranei: Procedure più snelle per autorizzazioni in locali sotterranei, con semplice comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.
Tessere di riconoscimento nei cantieri: Abrogazione degli obblighi relativi alle tessere personali, già regolati dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 6: Sospensione della prestazione di cassa integrazione
• Prevede la compatibilità tra cassa integrazione e lavoro subordinato o autonomo, purché comunicato all’INPS.
• Durante l’attività lavorativa, il trattamento integrativo è sospeso.
• Le comunicazioni obbligatorie sono semplificate, grazie ai dati già trasmessi dai datori di lavoro.

Articolo 7: Sospensione dei termini per i liberi professionisti
Estensione delle tutele fiscali per i liberi professionisti in caso di:
1. Parto o interruzione di gravidanza (oltre il terzo mese): Sospensione degli adempimenti dall’ottavo mese di gravidanza fino a 30 giorni dopo il parto o l’interruzione.
2. Assistenza al figlio minorenne: Sospensione degli adempimenti per ricoveri ospedalieri urgenti o interventi chirurgici del figlio, con ripresa degli obblighi entro 15 giorni dalle dimissioni.
• Entrambi i casi richiedono certificazioni e copia dei mandati professionali.
• La misura amplia le norme già esistenti per malattia e infortunio grave.

Articolo 10: Modifiche alla somministrazione di lavoro
Limite del 30% confermato: Il numero di lavoratori somministrati a termine non può superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore.
Esclusioni dal computo: Non rientrano in questo limite i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore o quelli utilizzati per esigenze specifiche.
Eliminazione del limite di durata: Abrogata l’esenzione che permetteva missioni superiori a 24 mesi per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione.

Articolo 11: Lavoro stagionale – interpretazione autentica
Nuova definizione di stagionalità: Oltre alle attività elencate nel DPR 1525/63, sono incluse quelle che rispondono a intensificazioni temporanee della domanda o esigenze cicliche dei mercati, come definite dai contratti collettivi (CCNL).
Esenzione dal periodo di pausa (“stop and go”): Per i contratti stagionali, si elimina l’obbligo di 10 o 20 giorni di intervallo tra un contratto e il successivo.
Retroattività: La norma si applica anche ai contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore, ma con possibili dubbi di costituzionalità sulla retroattività.

Articolo 13: Durata del periodo di prova
Definizione del periodo di prova:
o Un giorno di prova ogni 15 giorni di calendario di lavoro effettivo.
o Durata massima:
 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi.
 30 giorni per contratti tra 6 e 12 mesi.
o Minimo obbligatorio: 2 giorni.
Eliminazioni e accorpamenti normativi: Soppressione di alcune norme relative agli obblighi contributivi, ora incluse in altre disposizioni.

Articolo 14: Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile
Termini per le comunicazioni:
o Il datore deve comunicare al Ministero del Lavoro, in via telematica, i lavoratori coinvolti, la data di inizio e fine del lavoro agile.
o Comunicazione entro 5 giorni dall’inizio del periodo o dalla modifica/cessazione dello stesso.

Articolo 17: Contratti misti e regime forfetario
Regime forfetario esteso a contratti misti:
o I lavoratori possono essere dipendenti part-time (40%-50% dell’orario) e autonomi con partita IVA nello stesso contesto lavorativo.
o Deroga al divieto che impediva l’accesso al regime forfetario per attività svolte per lo stesso datore di lavoro.
Requisiti:
o Il datore deve avere più di 250 dipendenti.
o Le attività autonome e subordinate devono essere separate per orario e modalità.
o Contratti autonomi certificati da organismi specifici (enti bilaterali, università, ecc.).
Obiettivo: Flessibilità e vantaggi fiscali per i lavoratori autonomi/dipendenti in contesti aziendali strutturati.

Articolo 18: Contratto unico di apprendistato duale
Nuove trasformazioni possibili:
o Da apprendistato per qualifica/diploma a:
 Apprendistato professionalizzante (per qualificazione professionale).
 Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 D.Lgs. 81/2015).
Condizioni:
o Richiesto aggiornamento del piano formativo.
o Si amplia la flessibilità nella progressione contrattuale per i giovani lavoratori.

Articolo 19: Risoluzione del rapporto per assenze ingiustificate
Nuovo termine:
o In caso di dimissioni per “fatti concludenti” si introduce un’importante novità: se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro o, in mancanza di una previsione contrattuale, oltre i 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per accertarne la veridicità e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
Non applicabilità NASPI: In questi casi, il lavoratore non ha diritto alla disoccupazione.
Verifiche:
o L’assenza va comunicata all’Ispettorato del lavoro, che può verificare le circostanze.
Eccezioni: Cause di forza maggiore o impossibilità a comunicare l’assenza.

Articolo 20: Conciliazione in modalità telematica
Novità:
o I procedimenti di conciliazione (artt. 410 e 412-ter c.p.c.) possono avvenire online tramite collegamenti audiovisivi.
Implementazione:
o Regole tecniche definite entro 12 mesi dal Ministro del Lavoro.
o Fino ad allora, si applicano le norme vigenti.

Articolo 23: Rateizzazione debiti contributivi
Rateizzazione debiti INPS/INAIL:
o Dal 2025, possibile rateizzazione fino a 60 rate mensili per debiti contributivi non affidati alla riscossione.
o Modalità e condizioni definite con decreto ministeriale.
Novità amministrative:
o Ricorsi contro tariffe INAIL gestiti a livello regionale/provinciale (anziché dal Consiglio di amministrazione).
o INAIL potrà recuperare somme indebite versate ai beneficiari dopo il loro decesso, con informazioni condivise tra INPS e INAIL.
Obiettivo: Maggiore efficienza e semplificazione nei rapporti contributivi.

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