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In data 21 dicembre 2018 è stata siglata da Assolavoro e Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp l’ipotesi di rinnovo contrattuale per i lavoratori in somministrazione, con decorrenza 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2021.
Tra le principali novità, si segnalano gli interventi volti a limitare le criticità nell’utilizzo della somministrazione di lavoro a termine dopo il D.L. 87/2018.
Dal 1° gennaio 2019, la durata massima della successione per i contratti di somministrazione a tempo determinato tra le stesse parti:
con lo stesso utilizzatore la durata massima è individuata dal contratto collettivo dell’utilizzatore; in assenza di disciplina la durata è fissata in 24 mesi;
con diversi utilizzatori, la durata massima complessiva è pari a 48 mesi.
Particolarmente interessante è il regime transitorio introdotto per il computo dell’anzianità lavorativa: tutti i periodi di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti sono conteggiati, ai fini dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (1° gennaio 2014-31 dicembre 2018).
Riguardo alle proroghe, il numero massimo è pari a 6 nell’arco temporale di 24 mesi; qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite di durata (ovvero con determinate categorie di lavoratori svantaggiate nell’accesso al lavoro), il numero delle proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8.

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