Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Circolare 6 settembre 2019, n.121
Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Istruzioni per la gestione dell’incremento del contributo addizionale NASpI dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Istruzioni contabili
Contratto a termine – Rinnovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – Incremento del contributo addizionale NASpI
Oggetto: Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Istruzioni per la gestione dell’incremento del contributo addizionale NASpI dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Istruzioni contabili
Sommario: Con la presente circolare sono dettate le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018.
Indice
1. Premessa
2. Aumento del contributo addizionale NASpI
2.1 Ambito di applicazione e decorrenza
2.2 Contratti a termine ai quali non si applica la disciplina dell’incremento del contributo addizionale
2.3 La misura dell’aumento del contributo addizionale
2.4 Incremento del contributo addizionale. Casi di esclusione e condizioni per la restituzione
3. Istruzioni operative
4. Istruzioni contabili
1. Premessa
Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. decreto dignità)[1], convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96[2], introduce misure per favorire il contrasto al precariato e la limitazione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, il decreto-legge citato ha ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro, e a 24 mesi la durata massima dei medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Inoltre, l’articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l’aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e finanziari derivanti dall’attuazione della predetta misura.
Considerate le novità introdotte dal decreto dignità in materia di rapporti di lavoro a termine, assumendo a riferimento anche le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, si ritiene utile premettere, per i profili di rilevanza ai fini della gestione dell’incremento del contributo addizionale, che l’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 87/2018, come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018, specifica che le nuove disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine “[…] si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
In proposito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al paragrafo 3 della citata circolare n. 17/2018, ha precisato che i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 rimangono disciplinati dalle previgenti disposizioni del D.lgs n. 81/2015, in quanto la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 87/2018 trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018.
Il predetto Dicastero ha altresì precisato che il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 2, sebbene formalmente riferito alle nuove disposizioni sui contratti di lavoro a termine contenute nel comma 1 del medesimo articolo 1, si applica anche ai rapporti di somministrazione a tempo determinato.
La decorrenza di applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rimane, invece, fissata al 14 luglio 2018.
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha modificato l’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018.
A seguito della novella normativa, le disposizioni dell’articolo 1 e quelle degli articoli 2 e 3 del D.L. n. 87/2018 “non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Alla luce della disposizione da ultimo riportata, le innovazioni normative relative ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, alle c.d. causali che giustificano il ricorso al contratto a termine, alla necessità dell’atto scritto per l’apposizione del termine e al regime delle proroghe e dei rinnovi, introdotte dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 87/2018[3], non si applicano ai contratti di lavoro a termine stipulati dalla pubblica amministrazione e ai contratti stipulati dai soggetti elencati all’articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ma per questi ultimi limitatamente alle assunzioni dei lavoratori dalla medesima disposizione specificati.
2. Aumento del contributo addizionale NASpI
2.1 Ambito di applicazione e decorrenza
L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 ha disposto che “il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione”.
La legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, ha sostituto il testo del citato comma 2 con il seguente: “2. All’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”.
Il D.L. n. 87/2018, nella versione recata dalla relativa legge di conversione (legge n. 96/2018), ha quindi introdotto l’aumento del contributo addizionale NASpI attraverso la rimodulazione dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 e ha altresì escluso dal versamento di tale aumento i rinnovi contrattuali dei lavoratori domestici.
Nello specifico, si ricorda che il citato articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 dispone che “[…] ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.
L’articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l’incremento del predetto contributo addizionale in occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione di lavoro. Sul piano generale, la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata)[4] e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.
Tuttavia, considerato che il decreto dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa.
Inoltre, a seguito di interlocuzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si deve precisare che il suddetto Dicastero ha chiarito che “[…] qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.”
In ordine all’ambito di applicazione della norma in discorso, si rileva come l’incremento del contributo addizionale sia dovuto con riferimento al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine al quale si applica il contributo addizionale, ivi compresi i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo.
L’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018.[5]
2.2 Contratti a termine ai quali non si applica la disciplina dell’incremento del contributo addizionale
Restano esclusi dall’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI, in quanto già esclusi dalla predetta contribuzione addizionale:
a. i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, per effetto delle previsioni dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 92/2012, che escludono gli stessi dall’applicazione del regime della NASpI[6];
b. i rapporti di lavoro contemplati dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012 (cfr. successivo paragrafo 5.3).
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018, come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018, ha espressamente escluso l’applicazione dell’aumento del contributo NASpI ai rinnovi dei contratti di lavoro domestico.
L’aumento del contributo addizionale non si applica altresì ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., in quanto già escluse dal versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 2, comma 29, lett. d), della legge n. 92/2012.
Inoltre, l’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018, come modificato dalla legge di bilancio 2019, ha espressamente escluso, come anticipato in premessa, l’applicazione dell’articolo 3 del D.L. n. 87/2018 ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da:
a) università private, incluse le filiazioni di università straniere;
b) istituti pubblici di ricerca;
c) società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
d) enti privati di ricerca.
Queste fattispecie, pertanto, rimangono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018, non all’aumento del contributo addizionale con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori assegnati a svolgere le attività sopra elencate.
Si fa presente, infine, che la maggiorazione del contributo addizionale in argomento non trova applicazione in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato, essendo tale fattispecie non contemplata dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018.
2.3 La misura dell’aumento del contributo addizionale
L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 dispone che il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al paragrafo 1.4 della circolare n. 17/2018, ha chiarito che “[…] al primo rinnovo [del contratto a tempo determinato] la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi”.
Quindi, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale[7].
Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
• contratto originario: 1,4%;
• 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
• 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
• 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Al riguardo si ritiene utile precisare che, ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018.
Pertanto, ai fini di cui sopra, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali la misura del contributo addizionale sarà determinata secondo i criteri di calcolo sopra esposti.
2.4 Incremento del contributo addizionale. Casi di esclusione e condizioni per la restituzione
Di seguito si richiamano le ulteriori disposizioni relative al contributo addizionale NASpI[8] che dispiegano effetti anche sull’aumento del predetto contributo.
L’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012 individua i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale – e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato – riferiti alle seguenti fattispecie:
a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
c. apprendisti;
d. lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.
Con specifico riferimento alla fattispecie del lavoro stagionale di cui alla lettera b)[9], si rammenta che – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – tale disposizione prevedeva anche l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.
Pertanto, nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori stagionali, decorrenti dal 14 luglio 2018, è altresì dovuto l’aumento del predetto contributo addizionale NASpI.
Si ricorda, infine, che l’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012 disciplina la restituzione del predetto contributo addizionale nelle seguenti fattispecie:
a) trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
b) assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.
Dal momento che l’incremento del contributo addizionale di cui si tratta costituisce pur sempre una componente della complessiva contribuzione addizionale regolata dal comma 28 dell’articolo 2 della citata legge n. 92/2012, laddove ricorrano i presupposti individuati da una delle due predette fattispecie, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro che trasforma il rapporto a termine ovvero assume il lavoratore a tempo indeterminato comprende anche l’aumento del contributo addizionale di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018.
Si precisa che, nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
3. Istruzioni operative
I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, esporranno nel flusso Uniemens, nella sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valorizzando i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleADebito> deve essere inserito uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
• nell’elemento <AltroImponibile> deve essere indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
• nell’elemento <NumGG> o <NumOre> deve essere inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di <GiorniContributiti> e <OreContribuite>;
• nell’elemento <ImportoADebito> deve essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta, calcolata secondo la seguente formula: numeroRinnovo*0,5%*<AltroImponibile> (dove numeroRinnovo=1 se CausaleADebito=M701, numeroRinnovo=2 se CausaleADebito=M702, ecc.).
Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione “1R” (avente il significato di “Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato).
Se per il lavoratore in questione spettano agevolazioni contributive esposte in Uniemens mediante nettizzazione della contribuzione dovuta, anche l’importo della maggiorazione dovrà essere calcolato tenendo conto dell’agevolazione spettante.
Si precisa, inoltre, che in caso di più rinnovi ricadenti nello stesso mese, all’interno della stessa denuncia andranno indicati, contemporaneamente, più codici causali tra quelli istituiti nella presente circolare.
Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno ad esporre per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative sopra descritte, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.
Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza settembre e/o ottobre 2019 gli stessi elementi sopra riportati per i dipendenti ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso l’azienda.
Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, ai fini dell’adempimento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare avverranno senza aggravio di oneri accessori (cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 e attualizzata alla luce dell’articolo 116, comma 13, della legge n. 388/2000).
Infine, per quanto attiene alle modalità operative relative alla restituzione dell’aumento del contributo addizionale afferente all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato, si fa presente che il recupero di detto aumento dovrà essere effettuato, unitamente al recupero del contributo addizionale dell’1,40%, utilizzando il codice già in uso “L810” – avente il significato di “recupero contributo addizionale articolo 2, comma 30, della L. n. 92/2012” – nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale.
4. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile della maggiorazione del contributo addizionale NASpI si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 11233 del 11/07/2013, con il quale sono stati istituiti, nell’ambito della Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (evidenza contabile PTA), i seguenti conti di rilevazione del contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012:
PTA21111 – per il contributo addizionale di competenza degli anni precedenti;
PTA21171 – per il contributo addizionale di competenza dell’anno in corso.
Infine, avuto riguardo ai casi in cui è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale e la maggiorazione del contributo in argomento, si rinvia alle istruzioni contabili contenute nel citato messaggio n. 11233/2013.
__________
[1] Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, pubblicato nella G.U. n. 161 del 13 luglio 2018, è entrato in vigore il 14 luglio 2018.
[2] La legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata nella G.U. n. 186 del 11 agosto 2018, è entrata in vigore il 12 agosto 2018.
[3] Per quanto attiene alle disposizioni di cui all’articolo 3 del D.L. n. 87/2018, richiamate dal comma 3 dell’articolo 1 del medesimo decreto, si rimanda a quanto esposto nei successivi paragrafi della presente circolare.
[4] Cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18/2014.
[5] Al riguardo, si rinvia al paragrafo 1.4 della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 17/2018.
[6] Agli operai agricoli si applicano le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
[7] In caso di cessione individuale del contratto (art. 1406 c.c.) o di trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.) si deve tenere conto anche dei rinnovi contrattuali intercorsi con il datore di lavoro cessionario, essendovi continuità e non novazione del rapporto di lavoro.
[8] In materia, si vedano la circolare n. 140/2012 ed il messaggio n. 4441/2015. Per la misura dell’aumento del contributo addizionale si rinvia al precedente paragrafo della presente circolare.
[9] L’articolo 2, comma 29, lett b), della legge n. 92/2012 dispone infatti che “il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: […] lett. b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative […]”.
(FONTE:INPS)
Comments are closed