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Decreto Fiscale 2020: tutte le novità nel testo della legge di conversione al decreto legge n. 124/2019

Le principali novità contenute nel testo della legge di conversione del Decreto Legge fiscale 2020 – DL n. 124/2019:

Art. 16 bis. Scadenza 730 rinvio dal 23 luglio al 30 settembre del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, a partire dal 2021
Scontrino elettronico unico semplificazione degli adempimenti per i pagamenti con bancomat: dal 2021 serviranno anche per la certificazione dei corrispettivi
RC auto familiare classe assicurativa più bassa per tutte le auto nel nucleo familiare, anche in caso di rinnovo
Art. 53 bis IVA agevolata auto elettriche disabili viene estesa l’aliquota IVA del 4% anche all’acquisto di auto elettriche da parte di soggetti con disabilità
Art. 32 ter IVA ridotta assorbenti aliquota IVA del 5% sui prodotti per l’igiene intima femminile compostabili o lavabili
Art. 3. Stretta compensazioni Irpef, Ires e Irap estesa anche alle imposte sui redditi l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per i crediti superiori a 5.000 euro
Art. 4. Ritenute e

Compensazioni in

Appalto e subappalto

introdotta una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Più oneri a carico del Committente
Sanzioni F24 scartato 5% dell’importo non compensato fino a 5.000 euro; 250 euro per gli importi superiori
Modello F24 telematico per tutti obbligo di presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici AdE per tutti, anche privati senza partita IVA
Art. 14. Controlli fattura elettronica Agenzia delle Entrate e GDF potranno conservare tutti i dati delle e-fatture per 8 anni
Art. 20 Lotteria degli scontrini avvio prorogato al 1° luglio 2020 e cancellazione sanzione per commercianti infedeli; il cliente potrà segnalare il commerciante per controlli su rischio evasione
Art. 39 Modifiche alla disciplina penale e amministrativa Rivista la disciplina relativa ai reati tributari di cui al Dlgs 74/2000.
Dichiarazione IVA e Lipe precompilata per le comunicazioni periodiche si parte dal 1° luglio 2020, rinvio al 2021 per la dichiarazione annuale
Art. 19 Tassazione giochi PREU al 23% per gli AWP e al 9% per le videolottery da febbraio 2020
Art. 17 Imposta di bollo fatture elettroniche da 4 a 2 scadenze all’anno se l’importo non supera 1.000 euro
Commercianti senza POS eliminata la sanzione
Commissioni POS Credito d’imposta del 30% sui pagamenti
Art. 18 Limite contanti pagamenti cash fino a 2.000 euro nel 2020 e a 1.000 euro dal 2022
IVA scuole guida eliminata l’esenzione, si applica l’aliquota del 22%
Art. 52 Seggiolini antiabbandono proroga sanzioni a marzo 2020, aumento risorse per bonus

Scadenza 730 e rimborsi

Rinviata la scadenza del modello 730 dal 23 luglio al 30 settembre. Le novità riguardano anche i conguagli Irpef, rimborsi o trattenute che dovranno essere effettuate con la prima retribuzione utile:

“e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.”

Spostamento in avanti anche per la trasmissione delle certificazioni unichescadenza rinviata dal 7 al 16 marzo, stesso termine di consegna al dipendente.

E’ previsto il rinvio dal 15 al 30 aprile della scadenza per la messa a disposizione del modello 730 precompilato.

Semplificazioni IVA pagamenti con carte e bancomat

Previsto l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, così come dell’obbligo di registrazione e di certificazione fiscale dei corrispettivi per le operazioni pagate con carte o bancomat. Si partirà dal 2021.

Saranno direttamente le banche, ed in genere i gestori di POS ed altri strumenti di pagamento tracciabili, a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati necessari per la certificazione dell’operazione.

Lo scontrino elettronico, ovvero l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, rimarrebbe soltanto per le somme pagate in contanti.

IVA ridotta su assorbenti, novità RC auto e agevolazioni disabili

Il DL Fiscale 2020 riduce l’IVA sugli assorbenti, portandola dal 22% al 5%, ma esclusivamente per i prodotti compostabili o lavabili.

Sempre in materia di IVA, il DL Fiscale 2020 estende l’applicazione dell’aliquota del 4% anche ai disabili che acquistano auto elettriche o ibride.

Mediante un’estensione della legge Bersani, sarà consentito attribuire a tutti i veicoli del nucleo familiare la classe di rischio più bassa, anche nel caso di rinnovo dell’assicurazione.

Stretta su rimborsi e compensazioni.

Il provvedimento contiene una disposizione in tema di contrasto alle indebite compensazioni. L’art. 3 del decreto legge, infatti, uniforma la disciplina della compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi con quella relativa alla compensazione dei crediti IVA. Infatti, con una modifica dell’art.17 del Dlgs 241/1997 viene stabilito che anche la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui dovrà essere fatta dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dall’istanza da cui emerge il credito. Tale disposizione si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta 2019.  Di conseguenza, dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile utilizzare liberamente in compensazione “orizzontale” i crediti derivanti dalle imposte sui redditi, superiori a 5.000 euro, ma sarà necessario attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale con l’apposizione del visto di conformità.

Il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi è, si ricorda, il 30 novembre (non più il 30 settembre) dell’anno successivo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione. Resta fermo, che per la compensazione “orizzontale” dei crediti di importo inferiore a 5.000 euro non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e il loro utilizzo in compensazione potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo al periodo di imposta in cui è sorto il credito. La disposizione stabilisce, inoltre, che anche per i soggetti non titolari di partita IVA, sussiste l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate, il modello F24 in via telematica. Al fine di contrastare le indebite compensazioni la norma prevede, inoltre, una procedura di cooperazione rafforzata tra Agenzia delle Entrate, Inps, e Inail, per cui entrambi gli enti potranno inviare all’Amministrazione finanziaria segnalazioni qualificate relative a compensazioni che presentano profili di rischio.

Sanzioni modello F24 scartato.

Viene previsto un regime sanzionatorio per i tentativi di indebita compensazione, da applicare nei casi in cui, a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili. In queste ipotesi, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto interessato e si applica una sanzione pari al 5% dell’importo fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori.  Resta fermo che l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni.

Ritenute e compensazioni negli appalti .

Il co.1 dell’art. 4 del decreto legge stabilisce che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominaticaratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committentee di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.  A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committentesenza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Viene, quindi, previsto che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie devono trasmettere al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento
  • l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati  mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:
    • il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
    • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
    • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’operaovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.  In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore/affidatario, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate. Gli obblighi sin qui delineati (cfr. commi da 1 a 3 dell’art. 4), non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza  nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore  al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali, mentre tale possibilità è esclusa per tutte quelle a cui si applica il meccanismo previsto dai primi tre commi dell’art.4. Ad esempio, nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.4 e che sono in esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi è ammessa.  Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per quelle imprese per le quali, sempre al ricorrere delle condizioni previste dal co.1, dell’art.4, non sussistono i requisiti di esclusione (ad esempio, esercizio dell’attività da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro).

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha fornito il codice identificativo da inserire nel modello F24 al fine di consentire all’impresa di effettuare i versamenti delle ritenute fiscali per i lavoratori utilizzati durante l’appalto presso ogni committente:

  • 09” denominato “Committente”.

Si tratta dell’adempimento previsto dalla nuova norma (Legge n. 157/2019) che dispone il pagamento, da parte dell’azienda appaltatrice, delle ritenute fiscali dei lavoratori impegnati nell’appalto divise per ogni singolo committente.

Qui di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”:

– nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.

– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

L’Agenzia precisa che i modelli “F24” sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Dati delle fatture elettroniche in tempo reale anche alla Guardia di Finanza.

La Guardia di Finanza potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche nell’ambito di indagini anche in settori diversi da quello prettamente fiscale.

La fatturazione elettronica diventa quindi non solo la via per combattere l’evasione fiscale, ma anche per illeciti in ambiti diversi, come quello amministrativo.

Tale novità, prevista dalla legge di conversione al DL n. 124/2019, stabilisce quanto segue:

L’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:

  1. a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:
    b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali

Cancellata la sanzione per i commercianti che boicottano la lotteria degli scontrini

Il Decreto Fiscale 2020 completa il quadro delle norme alla base della lotteria degli scontrini.

La lotteria degli scontrini subordina il commerciante ad una serie di adempimenti, tra cui l’acquisizione e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del codice lotteria del contribuente.

Per evitare che il commerciante rifiuti di eseguire le comunicazioni necessarie, in prima battuta il DL Fiscale 2020 aveva introdotto una multa tra i 100 a 500 euro.

Con la legge di conversione, la sanzione viene sostituita dalla possibilità di segnalazione, da parte dei clienti, del rifiuto dell’esercente.

L’Agenzia delle Entrate inserirà i dati dei commercianti che non si sono adeguati alla lotteria degli scontrini nelle liste selettive per l’avvio dei controlli fiscali anti-evasione.

Modifiche alla disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti.

Viene rivista la disciplina relativa ai reati tributari di cui al Dlgs 74/2000, inerenti a dichiarazioni fraudolente, infedeli e omesse, riferite a imposte sui redditi e  Iva, nonché alle ipotesi di distruzione delle scritture contabili. In particolare, a differenza di quanto previsto in origine dall’art. 39 del Decreto Legge, nessuna modifica è stata apportata alle le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di cui agli articoli 10-bis e 10-ter DLgs. n. 74/2000, che pertanto restano le seguenti:

  • 150,00 euro in caso di mancato versamento di ritenute (il mancato versamento si riferisce a ciascun periodo di imposta come risultante dalla dichiarazione annuale del sostituto di imposta);
  • 250,00 euro in caso di mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale.

Dichiarazione IVA precompilata.

L’articolo 16 prevede che dal prossimo 1° luglio 2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

Tassazione giochi in aumento.

L’articolo 26 della legge di conversione aumenta, dal 10 febbraio 2020, il PREU sugli apparecchi di intrattenimento (AWP, SLOT, Videolottery).

In particolare, il prelievo unico viene fissato al 23% per gli AWP e al 9% per le videolottery. Le aliquote attualmente vigenti, pari al 21,6% e al 7,9% si applicheranno fino al 9 febbraio 2020.

Salta l’obbligo di conto corrente dedicato per professionisti e semplificati.

L’obbligo di avere un conto corrente bancario dedicato anche per professionisti e semplificati viene meno.

La regola che impone di avere un flusso unico e distinto per le entrate e le uscite relative all’attività riguarda solo particolari soggetti che operano in regime di contabilità ordinaria.

Nelle sue prime bozze, il DL Fiscale 2020 prevedeva l’estensione per tutti, una novità che avrebbe interessato 1,4 milioni di contribuenti forfettari e 2,2 milioni di contribuenti in tassazione ordinaria.

Nuove quote delle imposte in acconto per i soggetti ISA.

Tra le novità del Decreto fiscale 2020 c’è la ridefinizione delle quote dei versamenti in acconto delle imposte per i soggetti ISA, ovvero quelli per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Fino agli anni scorsi doveva essere pagata la totalità (100%) dell’imposta dichiarata in due rate, il primo acconto del 40% e il secondo del 60%.

Con le novità contenute nel DL Fiscale 2020, cambiano le quote: si pagherà il 50% (in ciascuna delle due rate) e solo per il 2019 sarà possibile versare il 90% dell’imposta.

In sede di versamento del secondo acconto, la cui scadenza era fissata al 2 dicembre, bisognava pagare il 50%.

Per i prossimi anni, invece, ognuna delle due rate di acconto sarà del 50% del 100% del saldo.

Imposta di bollo su fatture elettroniche.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Viene inoltre stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo, qualora d’importo inferiore a 1.000 euro, possa essere effettuato a cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed il 16 dicembre.

Cancellate le sanzioni POS obbligatorio.

Il Governo aveva tentato di introdurre una disciplina sanzionatoria all’interno del DL Fiscale, prevedendo una multa pari a un importo di 30 euro, maggiorata del 4% del valore della transazione negata al consumatore.

La novità, contenuta nell’articolo 23 del DL 124/2019, è stata abolita dal passaggio in Commissione.

Credito d’imposta del 30% sulle commissioni POS.

Ai titolari di partita IVA sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Il bonus partirà dal 1° luglio 2020.

Il credito d’imposta previsto dal DL Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 non sarà però per tutti, ma solo per i titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori ai 400.000 euro annui.

Limite contanti a 1.000 euro solo dal 2022.

Il Decreto Fiscale cambia anche il tetto massimo da considerare per i pagamenti.

Si abbassa da 3.000 a 1.000 euro la soglia ammessa per l’utilizzo delle banconote. Ma ci sarà un passaggio graduale:

  • il limite ai contanti passerà a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • dal 1° gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000 euro.

Le nuove disposizioni in materia fiscale riscrivono i commi 1 e 3 dell’articolo 49 del DL numero 231 del 21 novembre 2007, riferimento normativo cardine sul tema della lotta ai contanti.

Nuove regole per chi compra auto usate dall’estero.

Novità anche sull’acquisto di auto usate dall’estero. Il testo ufficiale del DL Fiscale 2020 affronta il tema con l’articolo relativo alle “Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati”.

Nei casi in cui non è previsto il versamento dell’Iva con F24 El.Ide., i soggetti sarebbero obbligati ad una verifica preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verifica che, di fatto, equipara i titolari di partita Iva, imprese, arti e professioni ai semplici consumatori finali.

Iva scuola guida, addio all’esenzione.

Il decreto fiscale 2020 adegua, inoltre, la normativa italiana alle decisioni della Corte di Giustizia UE. Le novità si applicheranno dal prossimo 1° gennaio 2020.

Ad inizio settembre, con la risoluzione numero 79 del 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato la necessità di allinearsi alla posizione dell’Unione Europea sul tema e aveva stabilito l’obbligo per le autoscuole di versare l’imposta sul valore aggiunto del 22%..

Bonus seggiolini anti abbandono.

L’articolo 52 stabilisce un contributo di 30 euro per ogni nuovo dispositivo di allarme. Nel complesso sono stati stanziati 15,1 milioni di euro per il 2019 e 5 milione di euro per il 2020, che costituiranno un fondo disponibile fino ad esaurimento.

La misura viene incontro alle nuove spese richieste dall’obbligo del Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi anti abbandono di bambini di età inferiore a quattro anni, introdotto dal Decreto numero 122 del 2 ottobre 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale obbligo è entrato in vigore il 7 novembre, ma fino al 6 marzo 2019 non si applicheranno sanzioni: la novità è stata introdotta nel corso della conversione in legge del DL Fiscale 2020 per dare alle famiglie il tempo di adeguarsi alle nuove regole.

 

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