Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’Inps impartisce indicazioni operative in merito all’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del D.L. n. 104/2020.

Detto esonero spetta esclusivamente alle aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione salariale in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dall’art. 1 del D.L. n. 104/2020 (diciotto settimane (9+9) collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020).

I datori di lavoro che intendono beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile,  dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

I datori di lavoro dovranno, altresì, autocertificare quanto segue:

  1. le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  2. la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  3. la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  4. l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Istruzioni operative:

Le aziende interessate, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

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