E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 novembre, il decreto “Ristori-quater”, D. L. n. 157 del 30/11/2020 contenente ulteriori misure di sostegno apportando delle novità in materia del lavoro e previdenziale:

Art. 1 – Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap è stato prorogato dal 30 novembre al:

– 10 dicembre 2020 per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;

– al 30 aprile 2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

– al 30 aprile 2021 alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Art. 2 – Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre

Sospesi i contributi previdenziali, i versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per:

– tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

– le imprese che hanno aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

– tutte le attività economiche che sono state chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020;

– le aziende che sono state oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap

La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Art. 4 – Proroga definizioni agevolate

Il termine delle definizioni agevolate individuate dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene esteso dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021.

Art. 7 – Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione

Si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.  

Estensione codici Ateco

Si amplia la platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 9 – Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo

Indennità una tantum di 1.000 euro agli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Art. 13 – Misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (diciotto settimane (9+9) collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

 

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