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Il lavoro domestico è un rapporto di lavoro subordinato in cui l’attività lavorativa viene espletata presso l’abitazione del datore di lavoro, per il soddisfacimento di bisogni personali o familiari di quest’ultimo.

La specialità del rapporto si rinviene nel fatto che la prestazione lavorativa è svolta con vincolo di subordinazione presso una comunità familiare o comunità similari senza fine di lucro.

Va da sé che, diversamente da quanto accade per il rapporto di lavoro subordinato tradizionalmente inteso, proprio di realtà aziendali operanti nei vari settori del mondo del lavoro, in questo caso il divario fra datore di lavoro e lavoratore, con quest’ultimo inteso come parte debole del rapporto di lavoro, risulta assolutamente meno marcato.

Di conseguenza, la normativa e la contrattazione collettiva di riferimento lasciano maggiori margini di manovra al datore di lavoro, mentre è altrettanto pacifico che il lavoratore domestico venga sottratto in linea di principio alla tutela dello Statuto de Lavoratori, con riguardo alle norme che fanno riferimento alla dimensione produttivistica dell’impresa.

Oltre al dettato civilistico (artt. 2240-2246 c.c.), il principale riferimento è costituito dal  CCNL Lavoro Domestico, il quale disciplina con dettaglio tutti i particolari del rapporto di lavoro domestico.

In materia di collocamento obbligatorio, la comunicazione di assunzione deve essere effettuata preventivamente come nel caso tradizionale, tuttavia utilizzando specifiche funzionalità del portale INPS che consentono l’attivazione del rapporto con modalità semplificate.

Il lavoratore domestico è soggetto a tutela INAIL (in caso di infortunio occorre sempre effettuare la denuncia), tuttavia l’assicurazione sociale si attiva automaticamente con l’assunzione su portale INPS di cui sopra, e il relativo premio e ricompreso nella contribuzione INPS che il datore di lavoro versa trimestralmente a consuntivo tramite MAV.

Da ciò è desumibile che le prestazioni previdenziali, proprie del rapporto di lavoro, sono a carico sia del datore che del domestico, e vengono stabilite ogni anno sulla base di una circolare INPS che ne definisce i parametri in modo esclusivo. Come detto, la contribuzione ricomprende anche l’assicurazione INAIL, che tutela il datore e il dipendente in tutte le attività connesse con la mansione.

Per quanto concerne invece la tassazione, il lavoratore domestico è soggetto ad IRPEF ma il datore di lavoro non è sostituto di imposta, per non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione all’ADE ma direttamente alla lavoratrice che dovrà provvedere a presentare la denuncia dei redditi.

Un’altra caratteristica del lavoro domestico è che il lavoratore può avere mansioni sia impiegatizie che operaie.

I domestici possono aver un contratto a tempo determinato, tuttavia non sono soggetti al contributo aggiuntivo dell’ 1,40% (ASPI).

Il periodo di prova è di 30 giorni di effettivo lavoro per gli impiegati e di 8 giorni per gli operai.

I lavoratori hanno regolarmente diritto alle ferie annuali, al TFR, nonché ad un’indennità in caso di morte, prevista contrattualmente.

Per quanto concerne l’orario di lavoro, i domestici possono essere conviventi dell’assistito, nel qual caso il rapporto di lavoro a tempo pieno prevede fino a 54 ore settimanali, con retribuzione mensilizzata (in alcuni casi stabiliti dal CCNL possono avere un tempo parziale di 30 ore settimanali).

I domestici non conviventi sono invece retribuiti a paga oraria (salariati).

In materia di estinzione del rapporto di lavoro, trova applicazione il regime di libera recedibilità da parte del datore di lavoro (in caso di morte dell’assistito esiste la previsione contrattuale esplicita), fatta salva la corresponsione del preavviso.

                                                           Centro Studi Susini Group S.t.P.

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