La Legge di Bilancio 2022 (L.234/2021), introduce, fra le altre cose, novità salienti in materia fiscale, in particolare apportando modifiche significative all’IRPEF intesa in senso complessivo, in particolare riguardo a 3 aspetti:
- Riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF: soppressione aliquota 41%, riduzione della seconda e terza aliquota (la seconda dal 27% al 25%, la terza dal 38% al 35% per redditi fino ad € 50.000).
- Variazione delle detrazioni in busta paga: dal 01/03/2022 sono soppresse le detrazioni per figli in busta paga – questa rimodulazione è da intendersi legata all’introduzione dell’Assegno Unico a beneficio del contribuente.
- Importanti modifiche il merito al bonus IRPEF (trattamento integrativo D.L.3/2020).
In riferimento a quest’ultimo punto, la modifica più saliente consiste nella riduzione del limite reddituale oltre il quale il bonus IRPEF non risulta più dovuto: a partire dal 01.01.2022 il limite reddituale scende da € 28.000 annui ad € 15.000.
Questo implica che il bonus, dell’ammontare complessivo di € 1.200 annui, riparametrati in € 100 al mese, sarà riconosciuto solo per redditi complessivi inferiori ad € 15.000.
Ovviamente com’è noto, qualora l’imposta lorda annuale venga azzerata dalle detrazioni da lavoro dipendente, il bonus non viene riconosciuto.
La Legge di Bilancio prevede tuttavia che, in caso di reddito complessivo compreso fra € 15.000 ed € 28.000,
il trattamento integrativo potrà essere ugualmente riconosciuto a condizione che l’imposta lorda (IRPEF) risulti inferiore alla somma dei seguenti elementi:
- Detrazioni da lavoro dipendente
- Detrazioni per carichi di famiglia
- Detrazioni per interessi su mutui contratti fino al 31/12/2021
- Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie
- Detrazioni edilizie per spese sostenute fino al 31/12/2021
Nel caso in cui le sopracitate condizioni ricorrano, il trattamento integrativo sarà riconosciuto, in misura comunque non superiore ad € 1.200 annui e per una cifra uguale alla differenza fra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
Si tratta, a ogni modo, di una fattispecie che non risulta in alcun modo approfondita da circolari operative ad opera degli enti preposti: è ragionevole pensare, quantomeno in termini di cautela, che il riconoscimento del trattamento in questione, per redditi complessivi superiori ad € 15.000, debba essere riconosciuto solo a fronte di opportuni dichiarativi fiscali assai più complessi ed articolati rispetto al mero elaborato del cedolino paga.
Va da sé che, in attesa di ricevere i dovuti chiarimenti, nel caso di redditi complessivi presunti superiori ad € 15.000 annui, le software house paghe abbiano propeso per evitare l’erogazione del trattamento integrativo, anche perché, nel caso che sia dovuto, non è affatto scontato che l’eventuale riconoscimento a conguaglio debba avvenire tramite l’intermediazione del datore di lavoro con busta paga.
Ultima modifica, infine, in merito al bonus IRPEF, è in ogni caso la soppressione dell’ulteriore detrazione per redditi superiori ad € 28.000.
Centro Studi Susini Group S.t.p.
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