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1) Infortunio

L’infortunio sul lavoro è definito come ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne abolisca o comunque ne menomi permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa. Affinché si configuri l’infortunio debbono sussistere contemporaneamente 3 condizioni:

  • La lesione: si intende ogni alterazione recata all’organismo fisiopsichico del lavoratore.

Le conseguenze rilevanti ai fini assicurativi sono la morte o l’inabilità al lavoro. L’inabilità può essere permanente o temporanea a seconda che le conseguenze siano non sanabili o sanabili nel tempo. L’inabilità può essere assoluta o parziale, a seconda che pregiudichi completamente o parzialmente le attitudini lavorative.

  • La causa violenta: ogni fatto esterno che agisca rapidamente sulla persona e costituisca pertanto un nesso di causa ed effetto con la lesione.
  • L’occasione di lavoro: si tratta di un concetto che richiede il nesso causale fra il lavoro e il rischio a cui può seguire l’infortunio. In tal senso, rientrano nell’occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, e anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell’obbligo assicurativo, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, fatta eccezione del rischio elettivo.

Da notare che il legislatore non parla di causa di lavoro, bensì di occasione di lavoro. Questo significa che sono ricompresi negli infortuni sul lavoro anche quelli occorsi al lavoratore nel tragitto da casa a lavoro (in itinere) e quelli dovuti ad eventi naturali oppure a colpa dello stesso lavoratore. Ne deriva che non sono invece indennizzabili gli infortuni dovuti a dolo del lavoratore, ovvero ad un rischio c.d. elettivo, ovvero da lui stesso occasionato e pertanto non avente alcun rapporto con lo svolgimento del suo lavoro. Per quanto concerne il rischio a cui può seguire infortunio, è doveroso distinguere 3 casi:

  1. Rischio specifico: connesso alle peculiari condizioni dell’impresa, grava particolarmente su coloro che operano nell’impresa stessa e ne determina l’esposizione potenziale all’infortunio. Pertanto tale rischio è indennizzabile per antonomasia.
  2. Rischio generico: riguarda qualsiasi individuo in quanto non collegato in alcun modo con lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale rischio non è invece indennizzabile.
  3. Rischio generico aggravato: trattasi di rischio generico aggravato da specifici elementi lavorativi. In questo caso l’infortunio da esso derivante può essere indennizzato.

2) La denuncia di infortunio

Un adempimento dirimente per il datore di lavoro consiste nella denuncia di infortunio. Il datore di lavoro, anche per il tramite del suo intermediario, è tenuto ad effettuare la denuncia di infortunio nei seguenti casi:

  1. Infortunio con prognosi superiore a 3 giorni (escluso quello dell’evento): denuncia (esclusivamente in via) telematica, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza per la sua indennizzabilità (art. 53 TU e art. 18 co.1 lettera r) D.Lgs. 81/2008).
  2. Infortunio con prognosi di almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento): comunicazione all’INAIL a fini statistici e informativi (dal 12.10.2017 ex DL 244/2016 conv. in L. 19/2017 cd. decreto Milleproroghe). In quest’ultimo caso, laddove l’infortunio venga prorogato oltre il terzo giorno (escluso quello dell’evento), è necessario effettuare anche la denuncia di infortunio. La comunicazione deve essere doppia.

Ad ogni modo, la denuncia o comunicazione di infortunio devono essere presentate all’Ente entro 2 giorni (il primo giorno successivo in caso di festivo) da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto informazione dell’infortunio e il relativo certificato di infortunio. In caso di morte o pericolo di morte dell’infortunato, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’infortunio.

Inoltre, sempre in caso di morte oppure di infortunio con prognosi superiore a 30 giorni, la denuncia telematica all’INAIL esonera il datore di lavoro dall’obbligo di darne notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza.

La denuncia di infortunio non deve essere effettuata in via telematica in caso di lavoro domestico e in ogni caso per datori di lavoro non imprenditori; in tali casi è sufficiente un PEC oppure, in mancanza, una comunicazione via e-mail.

In assenza di denuncia, oppure in caso di ritardo nella presentazione, la misura della sanzione è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.

                                                              Centro Studi Susini Group S.t.p.

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