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Diffida

Fra i provvedimenti previsti dal D.Lgs. 124/2004 (e modifiche successive) in materia di accesso ispettivo in azienda ha acquisito una significativa rilevanza quello della diffida.

Come indica l’art.13 comma 2 del sopracitato decreto, si tratta di un provvedimento ad opera dell’autorità ispettiva nel caso in cui, a seguito di accesso ispettivo, venga constatata l’inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale.

In tal senso, laddove vengano riscontrati inadempimenti da cui derivino sanzioni amministrative, il personale ispettivo provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze materialmente sanabili nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento. Il datore di lavoro viene dunque incentivato a sanare la propria posizione laddove, in sede di accertamento, risulti dovuta la relativa sanzione amministrativa.

Il datore di lavoro che rimuove le violazioni riscontrate, qualora siano sanabili, entro 30 giorni dalla notifica del verbale viene peraltro ammesso al versamento di una sanzione in misura ridotta, ovvero pari al minimo previsto dalla legge, laddove provveda nel rispetto dei termini sopracitati, oppure nella misura di un quarto della sanzione prevista, nel caso il pagamento avvenga entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza del suddetto termine.

L’adempimento estingue la diffida.

L’inadempimento determina l’attivazione del procedimento sanzionatorio:

In caso di esito negativo della diffida obbligatoria, si avvia la fase della contestazione e notificazione dell’illecito amministrativo. In tal caso il verbale stesso di diffida vale come notifica dell’illecito amministrativo.

Da notare che il potere di diffida è esteso agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate, nonché agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Prescrizione obbligatoria

Per effetto del processo di depenalizzazione dei reati una parte delle violazioni originariamente integranti la fattispecie penale è stata trasformata in illecito amministrativo.

I rari reati rimasti si dividono in:

  1. Delitti: violazioni punite con reclusione o multa. Sono più rari e ineriscono la sicurezza sul lavoro.
  2. Contravvenzioni: violazioni punite o con arresto o con ammenda. La quasi totalità delle fattispecie penali consiste nelle contravvenzioni.

La prescrizione è in tal senso un provvedimento che viene applicato proprio in caso di reati penali di natura contravvenzionale in materia di lavoro e legislazione sociale.

La sua funzione è quella di ottenere in un tempo ragionevole l’adempimento del datore di lavoro ed eliminare la violazione.

La prescrizione obbligatoria è prevista dal’art.15 D.Lgs. 124/2004: si tratta, nello specifico, di un provvedimento che il personale ispettivo emette qualora rilevi violazioni di carattere penale, di natura contravvenzionale, indicando termini di tempo e condizioni per la rimozione delle violazioni che hanno determinato l’illecito.

La caratteristica della prescrizione è che il datore di lavoro è tenuto ad adempiere entro il termine stabilito per rimuovere o far cessare la violazione, nel termine di 6 mesi prorogabili al massimo di altri 6 mesi, oppure pagare una somma di denaro (cd. oblazione), beneficiando in tal modo dell’estinzione del reato. Il datore di lavoro è ammesso al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura ridotta pari ad un quarto dell’ammenda massima, nel caso sia stato verificato, entro 60 giorni dalla scadenza del precedente termine concesso al contravventore per regolarizzare la propria posizione, che l’adempimento sia avvenuto.

In caso di inadempimento il procedimento penale prosegue.

A cura di: Centro Studi Susini Group S.t.P.

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