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L’INL, con la nota del 17.9.2019, prot. n. 8120, risponde al quesito relativo all’ipotesi in cui sia presentata richiesta di stipula presso gli Uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro di un nuovo contratto a tempo determinato (ex art. 19, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015), qualora il contratto non indichi le causali di cui al c. 1, art. 19, D.Lgs. n. 81/2015 o non sia rispettoso del termine dilatorio di cui al c. 2 dell’art. 21.
La Direzione Centrale Vigilanza, affari legali e contenzioso conferma che il contratto a termine stipulato in deroga assistita presso le sedi territoriali dell’Ispettorato deve necessariamente contenere le causali e rispettare il c.d. “stop and go”.
Il parere tiene conto dei chiarimenti e delle precisazioni già forniti con le circolari del Ministero del lavoro n. 13/2008 e n. 17/2018 e con nota dell’Ispettorato del 7 febbraio 2019, n. 1214.

(FONTE: INL)

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