Con circolare Inail n.22 del 29 luglio 2019 l’Istituto comunica che, con la determina del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227, è stata modificata e semplificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
In particolare è stato eliminato l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza di rateazione.
Condizioni per la concessione della rateazione
La nuova disciplina stabilisce che l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:
a. per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
b. per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate a debito per il quale il datore di lavoro, in sede di autoliquidazione, ha chiesto di effettuare il pagamento in quattro rate, l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell’istanza stessa;
c. non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale norma, infatti, stabilisce che le rateazioni possono essere concesse in casi straordinari e per periodi limitati;
d. non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
e. l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
f. il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
In caso di accoglimento la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso. Il debitore nell’istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente in caso di accoglimento sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti. Il versamento della prima delle rate accordate deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento. Il debitore deve effettuare il versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate nel piano di ammortamento. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata.
Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell’articolo 2963 del codice civile7, nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo. Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza ed è articolato come segue:
1) il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza;
2) il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.
Tali termini sono allineati alla normativa vigente in materia di Durc online, infatti l’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 20158 , prevede che l’interessato possa regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito previsto dal comma 1 del medesimo articolo (che deve riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate) e l’articolo 3, comma 2, lettera a) 9 dello stesso decreto stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni concesse.
Revoca della rateazione
L’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo. Tale comportamento costituisce, infatti, una violazione degli impegni assunti dal debitore con la presentazione della istanza di rateazione. Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza. A tal fine è stata prevista un’apposita evidenza nell’applicazione interna di gestione delle rateazioni per la tempestiva individuazione dei casi in discorso. Anche in caso di revoca, la struttura territoriale dell’Inail competente deve provvedere con immediatezza all’iscrizione a ruolo delle somme dovute attraverso l’apposita applicazione. Infine, il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti perfezionatosi con il versamento della prima rata, nei termini indicati al punto 12 dell’allegato 1 alla determina presidenziale, è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione o delle due rateazioni concesse, non si determinino ulteriori debiti. Il debitore è tenuto, infatti, a pagare i premi alle scadenze fissate dall’Inail ex articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e la concessione delle rateazioni è diretta, attraverso la rimessione nei termini per i versamenti, a far recuperare al debitore la regolarità contributiva. Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca di uno dei due piani di ammortamento per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa. Infine, si sottolinea l’importanza che i provvedimenti di revoca siano adottati puntualmente e tempestivamente, anche in relazione alle istruttorie per la regolarità contributiva.
Riepilogando:
• NON E’ PIU’ DATA LA FACOLTA’ DI PRESENTARE UN RATEIZZO PER SINGOLO PREMIO. L’ISTANZA DEVE INCLUDERE TUTTI I DEBITI PRESENTI SIA CORRENTI SIA SCADUTI (DUE ISTANZE SEPARATE);
• LE RATEAZIONI SONO AMMESSE IN UN NUMERO MAX DI DUE (UNA PER I DEBITI CORRENTI E UNA PER DEBITI SCADUTI). SARA’ POSSIBILE PRESENTARE UNA NUOVA RATEAZIONE SOLO AL TERMINE DI QUELLE IN CORSO O ESTIGUENDO ANTICIPATAMENTE IL PIANO DI AMMORTAMENTO;
• IL PAGAMENTO RATEALE NON ESULA DAL PAGAMENTO DEI DEBITI CHE SI FORMERANNO SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL RATEIZZO PENA LA REVOCA DEL RATEIZZO;
• IL MANCATO RISPETTO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO, ANCHE SOLO L’OMESSO PAGAMENTO DI UNA RATA, COMPORTA LA REVOCA DELLA RATEAZIONE E, SE IN PRESENZA DI DUE RATEIZZI, QUESTI DECADERANNO ENTRAMBI;
• IN CASO DI REVOCA L’INAIL NON CONCEDERA’ PIU’ RATEIZZI PER IL BIENNIO SUCCESSIVO;
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