Il COVID-19 ha ormai colpito gran parte della ns. Nazione minando non soltanto la salute della popolazione ma anche l’economia del Paese portando alla chiusura temporanea di diverse attività produttive.
Il Turismo ed i Servizi sembrano i settori economici maggiormente feriti a seguito delle innumerevoli cancellazioni pervenute dai viaggiatori che già avevano prenotato le vacanze per il periodo Pasquale.
Tale situazione di emergenza ha comportato pesanti ricadute anche sul personale dipendente ed è nostra intenzione cercare di illustrare quelli che sono gli strumenti di sostegno alle aziende per sopravvivere in questo momento di difficoltà.
MISURE URGENTI PER ZONA ROSSA
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 33 del 28 febbraio 2020, ha approvato un D.L. che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese che possiamo brevemente riassumere qui sotto.
- a) Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa sono sospesi:
– i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
– il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
– il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
– il pagamento dei diritti camerali.
- b) Per i soggetti aventi unità produttive operanti nei Comuni della zona rossa e per i lavoratori ivi domiciliati:
– Cigo (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);
– possibilità di sospensione della Cigs per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cigo;
– Cigd (cassa integrazione in deroga) per coloro che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
– indennità di 500 euro al mese, per un massimo di 3 mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Ago) parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.
MISURE URGENTI PER TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI
Per il settore turistico si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Lo smart working si può attivare senza accordo individuale scritto. Pertanto, il datore di lavoro potrà “ordinare” lo svolgimento del lavoro agile per gestire l’emergenza anche senza dover sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente.
MISURE VIGENTI DI SOSTEGNO ALLE AZIENDE
Cassa integrazione Ordinaria (D. Lgs. 148/2015):
Tale disciplina si applica alle imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; alle cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR 602/1970; alle imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; alle cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; alle imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; alle imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; alle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; alle imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; alle imprese addette all’armamento ferroviario; alle imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; alle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; alle imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; alle imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Sono interessati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante, con esclusione dei dirigenti dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
I lavoratori devono possedere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
L’integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattualmente stabilito.
Fondo Integrazione Salariale – Assegno Ordinario – (D. Lgs. 148/2015):
Tale disciplina si applica a tutti i datori di lavoro (anche non organizzati in forma di impresa) non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), e che non hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali (ex art. 26) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ex art. 27) in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.
Sono interessati i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Al fine di poter beneficiare delle prestazioni i lavoratori, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, devono avere un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.
L’assegno ordinario è pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario.
Le prestazioni del fondo di integrazione salariale sono determinate in misura non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
Fondo Integrazione Salariale – Assegno di Solidarietà – (D. Lgs. 148/2015):
Tale disciplina si applica a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti.
Sono interessati i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Al fine di poter beneficiare delle prestazioni i lavoratori, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, devono avere un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.
L’assegno di solidarietà è pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario.
Gli accordi collettivi individuano i lavoratori interessati e quantificano la riduzione oraria, fermo restando che essa non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, poi, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ex art. 27 D. Lgs. 148/2015):
Per i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro sono istituiti dei Fondi di Solidarietà che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale gestiscono per mezzo di accordi e contratti collettivi.
Tali accordi e contratti stabiliscono, oltre l’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento, anche le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo.
MISURE DI LEGGE E DI CONTRATTO COLLETTIVO
Infine, non da sottovalutare è l’utilizzo di un istituto di legge e di contratto collettivo per fronteggiare una eventuale sospensione dell’attività lavorativa a puro scopo precauzionale da parte dell’impresa.
Il potere di decidere quando il dipendente può assentarsi spetta al datore di lavoro e può essere legato alle esigenze dell’impresa oltre che agli interessi del prestatore.
In virtù del proprio potere, il datore di lavoro può legittimamente decidere di chiudere l’impresa, sospendendo in toto l’attività oppure di fermare solo alcuni reparti, a scopo precauzionale.
In questo caso il lavoratore non può opporsi al godimento delle ferie.
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