Categories:

Con il presente articolo si intende agevolare l’elaborazione dei cedolini paga nei mesi in cui i lavoratori sono soggetti ad ammortizzatori sociali mettendo in evidenza le modalità di gestione di taluni istituti.

CIGO-ANF: spetta in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale (art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 148/2015)

FIS-ANF: non spettano.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO: durante la Cassa Integrazione Guadagni matura regolarmente.

CONGEDO MATRIMONIALE: il trattamento economico previsto per il congedo matrimoniale è più favorevole per il lavoratore per cui prevale sulla Cassa Integrazione Guadagni.

CONGEDO PARENTALE: Il genitore che fruisce del congedo parentale all’inizio di intervento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinario, può interrompere il congedo per fruire della Cassa.

CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: la presentazione della domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001, prima di un periodo di CIG – sia ridotta che a zero ore – consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell’indennità prevista dalla norma.

Nel caso, invece, di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il congedo straordinario retribuito.

Per il Ministero, la relativa indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.

DONAZIONE SANGUE: La donazione del sangue resa durante una sospensione per cassa integrazione guadagni dà comunque diritto alla relativa indennità, che prevale, quindi, sull’integrazione salariale.

FERIE: Le ferie non si maturano durante la sospensione a zero ore, mentre maturano in caso di riduzione della prestazione lavorativa.

Ai fini della maturazione dei ratei mensili, occorre fare riferimento a quanto previsto dal CCNL.

In assenza di regolamentazione, il criterio più corretto sembra essere quello del riproporzionamento su base annua (rapporto tra le ore lavorabili totali dell’anno e quelle effettivamente prestate).

FESTIVITÀ: Le festività cadenti in settimane nelle quali vi sia una sospensione parziale dell’attività lavorativa restano a carico del datore di lavoro.

Sono a carico del datore di lavoro le festività cadenti nelle prime 2 settimane di sospensione, anche se totale, relativamente al personale con paga oraria e non mensilizzata mentre, nei rimanenti casi, la festività dà luogo al normale trattamento di CIGO, anche in caso di coincidenza con il sabato o la domenica (fanno eccezione le giornate del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, per le quali rimane in ogni caso l’obbligo di retribuzione nella misura di 1/26, o nella diversa misura stabilita dal CCNL applicato, della retribuzione mensile in capo al datore di lavoro).

In particolare, l’INPS con messaggio n. 13552 del 12.6.2009, ha specificato che:

– relativamente ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati, le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività (v. circolare INPS n. 50943 G.S. dell’8.2.973 lettera B). In tale ipotesi le ore attinenti alle festività sono da comprendere, da un lato, nel numero delle ore lavorative ricadenti in ogni singolo mese per il quale deve essere diviso l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale e, dall’altro, devono essere incluse nel numero delle ore integrabili. Il suddetto trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al C.C.N.L. di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata.

– per i lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Pertanto nella determinazione delle ore integrabili non vanno comunque considerate a carico della Cassa le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana. L’INPS ha precisato, inoltre, che sono del pari da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell’ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art. 3 della Legge 31 marzo 1954, n. 90) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti. Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate (sempre in virtù dell’art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane. Peraltro, le ore relative alla festività infrasettimanale che ricorre nell’ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro e quindi computate, secondo i criteri seguiti dall’Istituto ed illustrati nella circolare n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972, fra le ore lavorate nella settimana medesima.

MALATTIA: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista (Art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015).

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:

– se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

– qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

MATERNITÀ: i periodi ordinari di integrazione guadagni sono da intendersi equiparati, ai fini del diritto all’indennità giornaliera di maternità, ai periodi di effettivo svolgimento di attività lavorativa (INPS, circolare n. 152 del 7.7.1990)  e pertanto l’astensione obbligatoria prevale sempre sulla cigo.

Per quanto riguarda il congedo di maternità, per tutti gli eventi insorti durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, o anche prima dell’inizio del trattamento, l’indennità di maternità dovuta prevale sempre rispetto all’integrazione salariale.

PERMESSI PER ASSISTERE I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: in caso di CIGO a zero ore per un mese intero non compete nessun giorno di permesso retribuito ex Legge n. 104/1992.

Qualora vi sia solo una riduzione della prestazione lavorativa, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 46 del 3.10.2008 ha sostenuto che in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili.

L’INPS con messaggio n. 26411 del 18.11.2009 è tornato sulla questione per specificare che in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale, il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso ex Legge n. 104/92, è soggetto a riproporzionamento in funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta.

Più in particolare, per l’Istituto il riproporzionamento va effettuato secondo i medesimi criteri indicati per il part time verticale, con l’applicazione del seguente algoritmo:

x : a = b : c

(dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, “b” a quello dei tre giorni di permesso teorici, “c” a quello dei giorni lavorativi).

Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

E’ chiaro che nel caso in cui la riduzione riguardi solo l’orario giornaliero di lavoro (ad esempio n. 2 ore di lavoro al giorno di CIGO), rimane il diritto a fruire di n. 3 giorni di permesso mensile.

PERMESSI PER DECESSO: per la CIGO a zero ore si ritiene non spettino i permessi per decesso di cui all’art. 4, comma 1, Legge n. 53/2000 per analogia con i permessi per l’assistenza a portatori di handicap grave in quanto il lavoratore non effettua alcuna prestazione lavorativa per cui non ha alcun obbligo lavorativo che lo vincoli.

Diverso è il caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale in cui si ritiene sussista il diritto in questione.

PIGNORABILITÀ: si ritiene che la Cassa Integrazione Ordinaria sia pignorabile in quanto trattasi di trattamento che sostituisce la retribuzione.

RATEI DI 13^ E 14^: i ratei possono essere integrati solo se risulta non superato il massimale del mese nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie (INPS, circolare n. 50 del 21.10.1982).

RIPOSI GIORNALIERI C.D. PER ALLATTAMENTO: se lavoratrice o il lavoratore sono in CIGO a zero ore, non sono integrabili i riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino.

Se c’è solo una riduzione dell’orario:

– qualora le ore di allattamento ricadono durante le ore non richieste in riduzione, spetta l’indennità per allattamento;

– qualora le ore di allattamento ricadono durante la sospensione per cassa integrazione, le ore di allattamento sono integrabili.

ROL:: i periodi di sospensione a zero ore o i periodi di lavoro con riduzione d’orario non fanno maturare i permessi per riduzione di orario di lavoro

 

Tags:

Comments are closed

Vuoi ricevere le nostre utilissime notizie?
Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Riempi per il consenso a ricevere le nostre news
Normativa Privacy

Acconsento al trattamento dei miei dati, secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679. Privacy Policy