Il Decreto Cura Italia è stato convertito in legge dello Stato (D. L. 18/2020).
Durante la conversione sono state apportate numerose modificazioni al testo originale.
Quella che ci riguarda, in questo momento storico, più da vicino è il nuovo art. 19 bis (Norma di interpretazione autentica) che consente a tutti i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali (trattamento ordinario di integrazione salariale – CIG – di accesso all’assegno ordinario – FIS – Fondi di solidarietà bilaterali alternativi – art. 27 D. Lgs. 148/2015 – Cassa Integrazione in deroga) con causale “emergenza COVID-19” la possibilità:
a) Di assumere personale apponendo un termine alla durata di un contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
b) Di riassumere un lavoratore a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi.
c) Di poter stipulare contratti di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.
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