Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 61 del 7 agosto 2020, il decreto-legge n. 104 che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Il D.L. n. 104 (denominato anche DECRETO AGOSTO) è entrato in vigore il 15 Agosto 2020 e ha apportato notevoli novità in materia di lavoro che cercheremo di riassumere brevemente.
ART. 1-INTEGRAZIONE SALARIALE: Il ricorso all’integrazione salariale (assegno ordinario o cassa integrazione in deroga) a fronte di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è prorogato per diciotto settimane (9+9). Le ulteriori settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano domanda per gli ulteriori periodi di integrazione versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019.
Ai fini dell’accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
I periodi precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020 e che si collocano successivamente alla data del 12 luglio 2020 sono da imputarsi alle prime settimane del presente ammortizzatore.
Dal 13 luglio 2020 decorreranno le 9 + 9 settimane previste dal decreto Agosto anche se l’azienda non ha ancora utilizzato a tale data i precedenti periodi individuati dal D.L. n. 18/2020.
ART. 3-SGRAVIO PER LE AZIENDE CHE NON UTILIZZANO L’INTEGRAZIONE SALARIALE: Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale ai sensi del presente Decreto Legge e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Ai datori di lavoro che beneficiano dello sgravio è fatto divieto di licenziamento collettivo e individuale del personale dipendente per g.m.o.
ART. 6-ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Sono esclusi dall’esonero contributivo i lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima azienda.
L’esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a indeterminato.
ART. 7-ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALI: L’esonero contributivo è riconosciuto sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica l’esonero contributivo previsto per quest’ultimi.
ART. 27-AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER AREE SVANTAGGIATE: Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale, una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
ART. 14-LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI: Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi del presente decreto ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali sopra richiamati resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Alle medesime condizioni di cui sopra è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604. Le preclusioni e le sospensioni sopra elencate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
ART. 9-INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI: Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.
ART. 5-PROROGA DELLE INDENNITA’ NASpI e DIS-COLL: Le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
ART. 8-CONTRATTI A TERMINE E PROROGA IN ASSENZA DI CAUSALE: I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, entro il 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.
La norma può essere applicata a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che il rapporto prorogato sia stato in vita al 23 febbraio scorso, ovvero che il precedente rapporto, oggi rinnovato, sia stato attivo alla data del 23 febbraio 2020.
contratti a termine – abolizione della proroga automatica
Viene abrogata la disposizione che aveva previsto la proroga automatica dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
ART. 99-BLOCCO CARTELLE ESATTORIALI: Viene prorogato fino al 15 ottobre lo stop alla riscossione delle cartelle esattoriali. Ad ora la sospensione della coattiva è prevista fino al 31 agosto: la proroga coprirebbe tutto il periodo dello stato d’emergenza
ART. 97-PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI SOSPESI: Il decreto è intervenuto anche per chiarire come debbano essere pagate tasse e contributi che erano stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio a causa del lockdown. La prima scadenza per il pagamento degli arretrati è rimasta al 16 settembre, entro cui dovrà essere pagato il 50 per cento del dovuto, ma è stato stabilito che i restanti pagamenti potranno essere fatti in 24 rate. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che operano in regime forfettario (che si applica se i ricavi non superano i 65.000 euro all’anno) è stato inoltre previsto il rinvio ad aprile 2021 degli acconti sulle tasse dovuti a novembre 2020, ma dovrà essere dimostrato un calo del fatturato di almeno il 33 per cento nel primo semestre del 2020 rispetto al 2019.
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