L’art. 14 del D.L. n. 104/2020 ha disposto la proroga delle disposizioni in materia di licenziamento collettivo e individuale per g.m.o..
Già l’art. 46 del D.L. n. 18/2020, così come convertito dalla legge n.27/2020, aveva previsto il blocco dei licenziamenti per ragioni economiche, per cinque mesi, fino al il 17 agosto.
Adesso, l’art. 14 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha sancito la proroga della durata del divieto di licenziamento per tutti quei datori di lavoro che non abbiano:
- integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede la fruizione delle ulteriori 9+9 settimane da utilizzarsi entro il 31/12/2020 (art. 1 D. Lgs. 104/2020);
ovvero
- beneficiato dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile (art. 3 D. Lgs. 104/2020).
La nuova durata del divieto di licenziamento per ragioni economiche ha prorogato il blocco fino alla data del 31 dicembre 2020.
Quindi, tenuto conto di quanto sopra, possiamo asserire che i datori di lavoro potranno licenziare per g.m.o. prima della scadenza del 31/12/2020 esclusivamente nei seguenti casi:
- quando hanno fruito integralmente dell’ulteriore periodo di 18 settimane di ammortizzatori sociali, con le modalità disciplinate dall’art. 1 del decreto;
- quando hanno beneficiato dell’esonero contributivo;
- a seguito di perdita di appalto quando il personale è riassunto dall’appaltatore subentrante in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto (cambio appalto).
- quando cessano definitivamente l’attività dell’impresa;
- quando si è in presenza di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
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