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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 agosto 2020, n. 16673, ha stabilito che l’indennità di trasferta concorre a formare reddito soggetto a contribuzione nella misura del 50% del suo ammontare solo se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro;
  2. svolgimento di attività lavorativa che richiede continua mobilità;
  3. corresponsione al dipendente di un’indennità in misura fissa, in relazione allo svolgimento di attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili.

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