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Disciplina di riferimento:

  • Decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e modificato con legge 99/2009;
  • Decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010;
  • Decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012;
  • Decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012;
  • Legge 154/2016.
  • Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Cosa è il Contratto di Rete:

La rete è essenzialmente uno strumento contrattuale ma le parti possono anche creare una rete come autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti.

Il contratto di rete tra imprese è stato introdotto dal decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 (conv. in legge n. 33/2009). In particolare l’articolo 3 co. 4 stabilisce che con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete deve contenere: gli obiettivi di incremento della capacità competitiva dei retisti; l’individuazione delle attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali; un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante/retista e le modalità di realizzazione dello scopo comune.

Rete autonomo soggetto giuridico.

In tale ultimo caso l’acquisto della soggettività giuridica implica una serie di conseguenze. La rete-soggetto, infatti, non è soltanto un centro autonomo di imputazione di interessi e soggetti giuridici (Ae, circ. n. 20/E/2013), ma anche un soggetto passivo Ires ex art. 73 , co. 2, Tuir.

Rete-contratto.

Nel caso della retecontratto, invece, non si ha alcun tipo di autonomia giuridica o fiscale ma è possibile richiedere il codice fiscale (Ae, ris. n. 70/E/2011).

L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. 

Obiettivi della Rete:

Uno degli obiettivi della rete è certamente quello della ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane all’interno della rete medesima, al fine di raggiungere maggiori livelli di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa. Il datore di lavoro all’interno della rete di imprese ha la possibilità di rispondere in modo più puntuale ed efficace alle esigenze di flessibilità del mercato.

Flessibilità:

a) l’art. 30, co. 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa […] l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. […] Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. Per le imprese che abbiano costituito una rete mediante contratto regolarmente iscritto nel registro delle imprese (quest’ultima condizione è vincolante), pertanto, l’interesse e la temporaneità del distacco conseguono automaticamente (negli altri casi, invece, entrambe tali condizioni deve essere effettivamente riscontrate).

Pertanto, “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile“.

Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario (Min. Lav., Nota 20.1.2016, n. 1).

b) per quanto concerne la codatorialità (ossia l’utilizzazione della prestazione lavorativa resa da uno o più dipendenti di una o più imprese retiste a favore di uno o più degli altri datori retisti) è necessario che i lavoratori coinvolti siano espressamente individuati nel contratto di rete. Sotto il profilo giuridico la codatorialità realizza una obbligazione soggettivamente complessa in base alla quale ad un’unica obbligazione di lavoro di un solo lavoratore corrisponde una pluralità di datori di lavoro creditori.

Contratto di Rete con causale di solidarietà:

In base alla nuova norma, ai sensi dell’articolo 43-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e convertito dalla Legge 17.07.2020, n. 77, si dispone che, anche per l’anno 2021, il contratto di rete potrà essere stipulato al fine di mantenere inalterati i livelli occupazionali delle imprese colpite da crisi economiche dovute all’emergenza Covid.

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