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Il Tribunale di Modena si è pronunciato in merito al provvedimento che deve essere preso da un’azienda dinanzi a un lavoratore dipendente che rifiuta di vaccinarsi.

Il Giudice, con l’ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021, ha sentenziato che, ai sensi del D.L.vo n. 81/2008, l’imprenditore è garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali.

Da quanto sopra, ne scaturisce che il datore di lavoro abbia, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, l’obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

L’Unione Europea ha incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici di cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro, pertanto il rifiuto della vaccinazione, anche se non può dar diritto a sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente, può avere delle conseguenze sul piano dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni.

La valutazione del medico competente è fondamentale per stabilire l’inidoneità del lavoratore, causa il pericolo pandemico, a svolgere l’attività a cui è stato adibito a seguito della minaccia della salute dei colleghi o dei terzi.

Una volta verificata l’impossibilita, il datore di lavoro è legittimato a sospendere il lavoratore dallo svolgimento della propria attività senza la corresponsione di alcuna retribuzione.

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