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Con la circolare n. 115 del 2 agosto 2021, l’Inps ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione.

Cosa è il contratto di rioccupazione:

Il contratto di rioccupazione consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Per aver diritto al beneficio, occorre che il lavoratore si trovi nello stato di disoccupazione al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

In virtù di quanto sopra, non può considerarsi validamente instaurato un contratto di rioccupazione laddove si proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso.

Il contratto di rioccupazione prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Tale progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Chi può accedere al beneficio:

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

Qual è la misura del beneficio:

L’importo dell’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’articolo 41, comma 5, del decreto Sostegni bis specifica che la misura spetta per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’esonero contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Dalla disposizione sopra richiamata si evince che la fruizione del beneficio introdotto dal decreto Sostegni bis non osta al riconoscimento di ulteriori esoneri contributivi. Tuttavia, per tutta la durata di fruizione del beneficio previsto dal decreto Sostegni bis, in considerazione dell’entità della misura, pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta, troverà applicazione soltanto il suddetto esonero. Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione, avente durata massima pari a sei mesi, potranno successivamente trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti.

Quali sono le condizioni per aver diritto all’esonero:

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015. Pertanto, l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto.
  2. presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

L’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di lavoratori disabili.

Analoga conclusione deve ritenersi altresì valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra a un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

Decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono:

  • al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del decreto Sostegni bis;
  • al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

Se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.

Susini Group S.t.p.

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