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L’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), prevede che il periodo trascorso in quarantena dal lavoratore con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (comma 1).

Il successivo comma 2 sancisce che fino al 31 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Recentemente l’Inps, con messaggio 1667 del 23 aprile 2021 e  messaggio 2842 del 6 agosto 2021, ha confermato che non sarà più riconosciuta la tutela previdenziale a seguito della mancata previsione, da parte del legislatore, degli stanziamenti economici per l’anno 2021.

Detta tutela, invece, continuerà ad essere prevista per i lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021 nei limiti di spesa.

Attualmente, tenuto conto dei due messaggi Inps, tutti i lavoratori del settore privato risultano essere privi di retribuzione (da parte del datore di lavoro) e di indennità previdenziale (da parte dell’Inps) nel caso in cui siano posti in quarantena perchè venuti in contatto con una persona positiva al Covid-19.

A questo punto sorge automatica la seguente domanda: come devono essere considerate le assenze per quarantena dei lavoratori privati?

Tali periodi non potranno altro che essere considerati aspettative e/o sospensioni non retribuite.

Il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo durante l’assenza per quarantena poiché si realizza il principio dell’impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione da parte del lavoratore indipendentemente dalla sua volontà. 

Venendo meno il presupposto della malattia, occorre evidenziare anche che l’assenza non influisce più sul calcolo del periodo di comporto per la conservazione del posto di lavoro come indicato dal comma 1 art. 26 della L. 27/2020.

Per quanto concerne la gestione degli UniEmens fino ad oggi elaborati da gennaio a aprile 2021 con il codice evento MV6, consigliamo di attendere ulteriori istruzioni da parte dell’istituto prima di provvedere alla rettifica dei flussi trasmessi.

Centro Studi Susini Group s.t.p.

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