L’indennità sostitutiva di mensa è una somma che i datori di lavoro possono decidere, o meno, di erogare ai propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa.
Tale indennità può essere anche prevista da un contratto collettivo. In detto caso la somma diventa una voce retributiva a tutti gli effetti e dovrà essere assoggettata fiscalmente e previdenzialmente.
Solitamente, però, l’indennità non è disciplinata da contrattazione collettiva e quindi ha natura assistenziale nei confronti del lavoratore poiché destinata ad alleviare un disagio.
Il disagio del dipendente consisterebbe nell’essere costretto a mangiare fuori casa a seguito dell’orario di lavoro osservato.
Una tipica indennità sostitutiva di mensa che molte aziende adottano sono i buoni pasto.
I buoni pasti non sono un elemento della normale retribuzione, ma un’agevolazione di carattere assistenziale cosicché risultano essere esenti dall’imponibile fiscale e previdenziale fino ad un importo giornaliero di euro 4,00 se cartacei e di euro 8,00 se telematici.
Qualsiasi somma riconosciuta dal datore ai lavoratori a titolo di indennità sostitutiva di mensa, esclusi i buoni pasto, è imponibile fiscalmente e previdenzialmente con esclusione di quegli importi corrisposti a coloro che svolgono prestazioni con carattere di temporaneità o discontinuità, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di mensa. In tali casi vigono le medesime regole previste per i buoni pasto (esenzione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29).
Circolari INPS e risoluzioni Ministeriali confermano che l’esclusione dell’indennità sostitutiva di mensa dal reddito imponibile opera esclusivamente per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:
- Orario di lavoro che comprenda la pausa pranzo;
- Lavoro stabile presso un’unità produttiva;
- Unità produttiva che non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione.
Centro Studi Susini Group s.t.p.
Comments are closed