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Normativa di Riferimento:

Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

L’Obbligo previsto dalla norma:

Tutti i dipendenti che devono accedere nei luoghi in cui svolgono la loro attività lavorativa devono essere in possesso del Green Pass o, in mancanza per gli esenti, di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero.

Periodo di vigore della legge:

Il D.L. prevede la sua efficacia a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza.

Soggetti interessati:

Tutti i dipendenti Pubblici e Privati. Sono compresi anche gli Stagisti e i Fornitori.

Addetti al controllo:

Sono i datori di lavoro i soggetti deputati, sia nella Pubblica Amministrazione che nelle aziende Private, ad effettuare i controlli relativi al possesso del green pass o di altra idonea certificazione. Gli stessi datori dovranno organizzare entro il 15 ottobre le modalità delle verifiche da mettere in atto nei confronti dei soggetti interessati.

Conseguenze del mancato possesso della certificazione:

I dipendenti pubblici privi di certificazione sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione dell’idonea documentazione. Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso e non è prevista la corresponsione di alcuna retribuzione.

I dipendenti privati di imprese con oltre 15 dipendenti sono considerati assenti ingiustificati dal primo giorno in cui vengono trovati privi di idonea certificazione e fino alla nuova presentazione. Sempre dal primo giorno viene interrotta la corresponsione della retribuzione. La sospensione del rapporto di lavoro decorrerà dal primo giorno.

Non ci potranno comunque essere conseguenze disciplinari nei confronti dei lavoratori che godranno del diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

I dipendenti privati di imprese fino a 15 dipendenti, sono considerati assenti ingiustificati dal primo giorno in cui vengono trovati privi di idonea certificazione e fino alla nuova presentazione. Sempre dal primo giorno viene interrotta la corresponsione della retribuzione. La sospensione del rapporto di lavoro decorrerà dal primo giorno.

Il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021. Non ci potranno comunque essere conseguenze disciplinari nei confronti dei lavoratori che godranno del diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni:

Per i lavoratori trovati senza idonea documentazione è prevista la sanzione da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro che non effettuano i controlli previsti dalla norma sono sottoposti a sanzioni da 400,00 a 1000,00 euro,

Validità Green Pass molecolare:

E’ stata estesa la validità del solo tampone molecolare da 48 a 72 ore dal momento dell’esame.

Prezzi calmierati per i tamponi:

Chi non può vaccinarsi per motivi di salute (dovrà essere rilasciata specifica documentazione da parte del proprio medico) è esentato dal pagamento del tampone.

I minorenni tra i 12 e i 18 anni pagheranno il costo è di 8 euro e i maggiorenni di 15 euro.

Centro Studi Susini Group S.t.p.

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