Il comma 677, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha sostituito, con decorrenza 1° gennaio 2020, la lettera c), del comma 2, dell’art. 51, del TUIR, recante i valori di esenzione (contributiva e fiscale) delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi e le relative prestazioni sostitutive, come indicato in tabella.
SOMMINISTRAZIONE DI VITTO, MENSA E PRESTAZIONI SOSTITUTIVE
(Art. 51, c. 2, lett. c), TUIR) | ||
NON CONCORRONO A FORMARE REDDITO | ||
Servizi
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Limiti vigenti
al 31.12.2019
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Limiti vigenti
dall’ 1.1.2020
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Corrispettivo del servizio di mensa (compresi: convenzioni tra datore di lavoro e esercizi di ristorazione; sevizi di c.d. mensa diffusa)
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Intero importo
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Intero importo
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Buono pasto cartaceo(*)
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€ 5,29/giorno
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€ 4,00/giorno
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Buono pasto elettronico(*)
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€ 7,00/giorno
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€ 8,00/giorno
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Indennità sostitutiva
(corrisposta agli addetti ai cantieri edili,
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€ 5,29/giorno
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€ 5,29/giorno
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La parte del valore eccedente i citati limiti concorre a formare base imponibile ai fini contributivi e fiscali.
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