Categories:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 137 che introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il D.L. n. 137 (denominato anche DECRETO RISTORO) è entrato in vigore il 29 ottobre 2020 e ha apportato novità in materia di lavoro che cercheremo di riassumere brevemente. 

ART. 1-Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive: E’ riconosciuto un contributo a Fondo Perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codice ATECO riportati nell’allegato 1 del medesimo D.L.. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale contributo spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

ART. 8-Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda: Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

ART. 9-Cancellazione della seconda rata IMU: Non è dovuta la seconda rata IMU concernente agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto.

ART. 10-Termine per la presentazione del modello 770: Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, relativa all’anno d’imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020. 

ART. 12-Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

COMMA 1-I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione per una durata massima di 6 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane del presente D.L. n. 137/2020. Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane (quelle con fatturato), decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020.

COMMA 2-I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 6 settimane hanno l’obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato,

9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

COMMA 3-Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020.

COMMA 5-Le domande di accesso ai trattamenti devono essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente D. L.. 

Disposizioni in materia di licenziamento.

COMMA 9-Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

COMMA 10-Fino al 31 gennaio 2021, resta preclusa, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della Legge n. 604/1966), e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966.

COMMA 11-Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (ai sensi dell’articolo 2112 c.c.), o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

COMMA 14-Per i datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (6 settimane), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

La misura dell’esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

50%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore al 20%;

100%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

Il beneficio è subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

ART. 13-Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive: Per i datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 del presente decreto, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

ART. 15-Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo: è prevista una indennità pari a 1.000 euro, erogata una tantum, ai soggetti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto (29/10/2020).

ART. 17-Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi: Per il mese di novembre 2020 è erogata un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tags:

Comments are closed

Vuoi ricevere le nostre utilissime notizie?
Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Riempi per il consenso a ricevere le nostre news
Normativa Privacy

Acconsento al trattamento dei miei dati, secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679. Privacy Policy