Categories:

Con la circolare n. 148/2019, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, così come disciplinato da quest’anno dall’articolo 16, comma 1.1, del D.lgs. 151/2001, introdotto dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, c. 485, L. n. 145/2018).
L’istituto di previdenza chiarisce alcuni aspetti funzionali a consentire una maggiore operatività della nuova misura, che ha destato non poche perplessità in ragione dei rischi connessi al proseguimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente al parto.
Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Circolare 12 dicembre 2019, n.148
Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Istruzioni operative
Maternità – Paternità – Lavoratrice madre – Lavoratore padre – Lavoratori dipendenti del settore privato – Congedo obbligatorio di maternità e paternità – Astensione obbligatoria dal lavoro – Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro cinque mesi successivi allo stesso – Periodo indennizzabile di maternità – Parto fortemente prematuro – Rinvio e sospensione del congedo di maternità – Interdizione anticipata e prorogata – Astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto per gli iscritti alla Gestione separata – Presentazione domanda

Tags:

Comments are closed

Vuoi ricevere le nostre utilissime notizie?
Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Riempi per il consenso a ricevere le nostre news
Normativa Privacy

Acconsento al trattamento dei miei dati, secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679. Privacy Policy