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Una questione che merita la dovuta attenzione in materia di accertamento contributivo è senz’altro quella legata all’efficacia interruttiva dei verbali di accertamento in ordine alle obbligazioni contributive.

In tal senso le risposte in materia devono essere ricercate nell’orientamento giurisprudenziale, che in certa misura ha fornito i chiarimenti necessari all’identificazione del quadro d’insieme.

Primariamente, è doveroso il riferimento alla nozione originaria fornita dal Legislatore: L’art. 3 della L.335/1995, rubricata “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, al comma 9), prevede che le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria INPS si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di 5 anni.

Un importante presupposto dei criteri di valutazione che saranno adottati in seguito viene fornito dalla Cassazione con sentenza 1124/1998, secondo la quale il presupposto indispensabile per la legittima costituzione in mora del debitore è che il debito pecuniario del quale si invochi l’adempimento risulti, oltre che già quantificato, anche fornito di una scadenza certa conosciuta o conoscibile dall’obbligato.

L’esplicitazione del quantum da esigere nell’atto di costituzione in mora è dunque da considerarsi, assieme ad altri, come elemento costitutivo dell’atto stesso.

Nello specifico dell’obbligazione contributiva, la Cassazione, con sentenza 10764/2012, afferma l’inidoneità del verbale di accertamento contributivo ad interrompere il termine prescrizionale, poiché nella fattispecie presa in esame, il verbale stesso risulta carente della corretta determinazione dell’ammontare dei contributi richiesti al soggetto ispezionato.

La Cassazione (sentenza 13218/2013) interviene in modo ulteriormente dirimente indicando che
il verbale ispettivo redatto dall’Ispettorato del Lavoro e la successiva ordinanza ingiunzione con cui viene comminata la sanzione amministrativa per violazioni di norme sul luogo di lavoro, non hanno efficacia interruttiva rispetto ai crediti contributivi dell’INPS, per le seguenti motivazioni:

  • gli atti dell’Ispettorato del Lavoro sono posti in essere da un soggetto diverso dall’ente impositore (INPS).
  • L’ordinanza di ingiunzione attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell’evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi.

Ad adiuvandum, la Corte di Cassazione, con sentenza 23882/2018, ha nuovamente approfondito l’aspetto relativo all’interruzione del termine prescrizionale con riferimento al verbale di accertamento dell’INPS, affermando che tale verbale è idoneo a interrompere la prescrizione qualora contenga al suo interno la sottoscrizione del soggetto ispezionato, l’indicazione in calce al verbale della sua natura di atto interruttivo, nonché la volontà espressa dall’Ente di recuperare le somme indicate per il periodo oggetto di accertamento.

È altresì necessario che il verbale contenga la descrizione e l’esatta quantificazione dell’ammontare della pretesa contributiva.

In presenza di tali requisiti, dunque, l’atto dell’INPS interrompe la prescrizione con riferimento agli importi in esso indicati.

Va da sé che, in mancanza dei requisiti sovraesposti, l’efficacia interruttiva dell’atto per la Corte non sia di fatto contemplabile.

La precedente analisi evidenzierebbe un orientamento giurisprudenziale sufficientemente definito, tuttavia la realtà dei fatti si rivela più complessa:

La sentenza 16676/2017  infatti indica che il verbale di accertamento di specie costituisce valido atto in mora (con conseguente efficacia sospensiva di prescrizione del credito) poiché, pur non contenendo la quantificazione del credito, contiene comunque tutti gli elementi identificativi del debito stesso, che quindi è da considerarsi come “desumibile”.

Va detto che stiamo in questo caso parlando di verbale di accertamento INPS, la cui natura è per certo distinta rispetto al verbale dell’Ispettorato del Lavoro, in merito al quale l’orientamento giurisprudenziale precedentemente riportato ci pone indubbiamente a maggior riparo.

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